10 Gen Art. 426 — Durata dell’ufficio
Posted at 20:41h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia > Capo II – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato [ 424 ] oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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