Art. 425 – Codice civile – Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato
L'inabilitato [414] può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare [100; 732 c.p.c.]. L'autorizzazione può essere subordinata alla nominadi un institore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33086/2024
La sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello.
Cass. civ. n. 29529/2024
Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine.
Cass. civ. n. 23639/2024
Il provvedimento emesso a norma dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale, ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev'essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.
Cass. civ. n. 22551/2024
La sentenza di non luogo a procedere per incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al procedimento è soggetta soltanto ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. pen., e non è anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado o di altre tipologie di decisioni espressamente previste.
Cass. civ. n. 5212/2024
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella di non luogo a procedere ex art.425 c.p.p., in coerenza con la ratio della disposizione citata di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio previsto per il reato, nei casi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.