Art. 435 – Codice civile – Obbligo dei genitori e dei figli naturali
[Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.
Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell'alimentando.
Il genitore deve altresi gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se ti trovi in stato di bisogno, non dipende dalla volontà dei familiari: puoi chiedere gli alimenti come obbligo giuridico.
- Gli alimenti servono a garantire il minimo indispensabile per vivere e si distinguono dal mantenimento.
- L'obbligo segue un ordine preciso tra i familiari, che si attiva progressivamente.
- L'importo può essere modificato se cambiano le condizioni economiche delle parti.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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