Art. 436 – Codice civile – Obbligo tra adottante e adottato
L'adottante [291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] di lui [433 n. 3].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18074/2024
In tema di c.d. "rito Fornero" le esigenze acceleratorie previste dall'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012 riguardano l'impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicché, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'art. 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all'art. 436 c.p.c.
Cass. civ. n. 5166/2023
Nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all'appellato contumace è ammissibile e non può essere dichiarato improcedibile, dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza della stessa, neppure nel caso in cui l'appellante incidentale abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica una volta spirato il termine di cui all'art. 436, comma 3, c.p.c.