Art. 436 – Codice civile – Obbligo tra adottante e adottato
L'adottante [291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] di lui [433 n. 3].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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