Art. 436 – Codice civile – Obbligo tra adottante e adottato
L'adottante [291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] di lui [433 n. 3].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4180/2001
Alle società a responsabilità limitata il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494 c.c. prescrive, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata «del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata». L'art. 2457 ter, primo e secondo comma, c.c. disciplina il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali è prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la opponibilità verso i terzi della modificazione statutaria è iuris et de iure, prima di quel termine l'atto è inopponibile solo se il terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, restando nella ipotesi estrema della mancata pubblicazione e comunque per il tempo che l'ha preceduta l'inopponibilità, sino a quando la società non dimostri la conoscenza del terzo.