Art. 434 – Codice civile – Cessazione dell’obbligo tra affini

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora [433 nn. 4 e 5] cessano [504]:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità [78], e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 2848/1978

La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non determina la caducazione del vincolo di affinita fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge, atteso che il venire meno di tale vincolo è previsto dall'art. 78, comma 3, c.c. solo nella diversa ipotesi di declaratoria della nullità del matrimonio, e cioè, della sua invalidità originaria; e correlativamente non fa venir meno l'obbligo alimentare tra affini, che resta disciplinato dallo art. 434 c.c. pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, mentre determina la caducazione dell'obbligo alimentare tra gli affini solo ove l'avente diritto passi a nuove nozze e se non siano vivi i figli nati dal matrimonio o loro discendenti, peraltro può giustificare soltanto una richiesta di revisione dell'obbligo medesimo, ove essa sentenza si traduca, anche in relazione alle statuizioni patrimoniali conseguenziali al divorzio, in un mutamento della situazione in base alla quale gli elementi siano stati riconosciuti e liquidati.

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