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Art. 434 — Cessazione dell’obbligo tra affini

Art. 434 — Cessazione dell’obbligo tra affini

L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora [ 433 nn. 4 e 5 ] cessano [ 504 ]:

  1. 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
  2. 2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità [ 78 ], e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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