Art. 445 – Codice civile – Decorrenza degli alimenti

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [163 c.p.c.] o dal giorno della costituzione in mora [1219] dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale [2948 n. 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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