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Art. 445 — Decorrenza degli alimenti

Art. 445 — Decorrenza degli alimenti

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [ 163 c.p.c. ] o dal giorno della costituzione in mora [ 1219 ] dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale [ 2948 n. 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 113/2003

In caso di revisione dell’assegno di divorzio, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, il giudice può stabilire che il nuovo importo dello stesso decorra dalla data della domanda di revisione, e non da quella della decisione su di essa, in analogia con quanto dispone l’art. 445 c.c. per le pronunce in tema di alimenti, al pari delle quali quelle ex art. 9 cit. hanno natura non costitutiva, ma determinativa dell’entità della somministrazione di denaro connessa a uno status (di coniuge divorziato) del quale la parte è già titolare, e in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

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Cass. civ. n. 4833/1988

Qualora i bisogni dell’avente diritto agli alimenti vengano per intero soddisfatti da uno soltanto dei condebitori ex lege, questi può esercitare il regresso pro quota verso il coobbligato senza necessità di una preventiva diffida ad adempiere, tenuto conto che le disposizioni dell’art. 445 c.c., in tema di decorrenza degli alimenti solo dalla domanda giudiziale (o dalla costituzione in mora, se seguita entro sei mesi dalla domanda giudiziale), riguardano esclusivamente il rapporto diretto con il creditore e non sono estensibili alla suddetta azione di regresso, la quale è riconducibile alle regole dell’utile gestione (considerando che l’intento di gestire l’affare altrui, in difetto di un’opposizione dell’interessato, è insito nella consapevolezza del carattere cogente del relativo obbligo).

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Cass. civ. n. 5763/1981

In tema di separazione personale dei coniugi, l’obbligo del marito di provvedere al mantenimento della moglie decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio generale stabilito per gli alimenti dall’art. 445 c.c., e permane immutato sino a quando non intervengano fatti modificativi della situazione economica dell’uno, dell’altro o di entrambi i coniugi.

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Cass. civ. n. 3525/1968

Le obbligazioni alimentari da negozio giuridico si sottraggono ai principi sulla decorrenza fissati dall’art. 445 c.c.

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