10 Gen Art. 446 — Assegno provvisorio
Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati [ 1292 ], a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri [ 282 c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1040/1977
L’ordinanza, con la quale il pretore od il presidente del tribunale, in applicazione dell’art. 446 c.c., fissano un assegno provvisorio di alimenti, può essere posta in esecuzione nei confronti dell’obbligato solo previa notificazione al medesimo con la formula esecutiva, ai sensi degli artt. 475 e 479 c.p.c. Un esonero da detto adempimento, infatti, non è previsto da alcuna norma di legge, né può evincersi dalla natura del provvedimento, il quale mira esclusivamente a tutelare le esigenze dell’alimentando in corso di causa, e non ha carattere cautelare in senso proprio.
Cass. civ. n. 3000/1972
Il provvedimento col quale il Presidente del tribunale disponga, anche fuori della pendenza del giudizio alimentare di merito, la concessione di un assegno alimentare provvisorio, non ha natura decisoria e definitiva e, come tale, non è impugnabile con ricorso in Cassazione ex art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. n. 2348/1970
Il provvedimento, con cui il Presidente del tribunale dispone la corresponsione di un assegno alimentare provvisorio, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, rimanendo aperta la regolamentazione della prestazione alimentare, nell’ampio senso che colui a carico del quale l’assegno è stato posto, conserva la duplice possibilità di fare riesaminare, in sede di pronuncia definitiva l’
an e il quantum della detta prestazione e di riversarla, se del caso, sugli altri obbligati.
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