Art. 449 – Codice civile – Registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24409/2025

L'eventuale rifiuto opposto da uno dei nubendi alla trascrizione del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico non costituisce atto illecito, dal momento che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, ult. periodo, della legge n. 121 del 1985, il consenso di entrambi integra il presupposto stesso per la suddetta trascrizione, a differenza della previgente disciplina di cui all'art. 14, comma 1, della l. n. 847 del 1929, che la contemplava quale adempimento necessario, espletabile su iniziativa di chiunque vi avesse interesse.

Cass. civ. n. 19599/2016

È riconoscibile in Italia un atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che il nato è figlio di due donne (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), atteso che non esiste, a livello di principi costituzionali primari, come tali di ordine pubblico ed immodificabili dal legislatore ordinario, alcun divieto, per le coppie omosessuali, di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie eterosessuali.

Cass. civ. n. 1599/2000

Nell'esercizio della funzione di tenuta dei registri dello stato civile, il sindaco assumendo la veste di ufficiale di Governo, agisce quale organo dello Stato in posizione di dipendenza gerarchica anche rispetto agli organi statali centrali (Ministero della giustizia) e locali di grado superiore (Procuratore della Repubblica). Pertanto nelle controversie relative allo svolgimento di tale funzione (nella specie: rifiuto di trascrizione di una sentenza di divorzio) la legittimazione passiva appartiene non al comune, ma allo Stato.

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