Art. 450 – Codice civile – Pubblicità dei registri dello stato civile
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 6311/2024
In tema di rescissione per lesione ultra dimidium, l'offerta di riconduzione ad equità, oltre che idonea ad eliminare la sproporzione tra le prestazioni, deve essere tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, sicché il convenuto può anche limitarsi a chiedere, in base a elementi oggettivi, la determinazione al giudice, il quale, ove ritenga insufficiente la somma offerta, può integrarla, salvo che essa sia stata confinata entro una precisa quantificazione.
Cass. civ. n. 24247/2016
Affinché il convenuto possa impedire la pronunzia di rescissione per lesione "ultra dimidium" attraverso l'offerta di riduzione ad equità del contratto, occorre che detta offerta sia tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, e non soltanto idonea ad eliminare la sproporzione tra le due prestazioni.
Cass. civ. n. 12665/2014
L'offerta di riduzione ad equità del contratto rescindibile, avendo natura sostanziale, può essere formulata all'esito dell'accertamento del vizio, sicché, rispetto ad essa, non si verificano preclusioni processuali.
Cass. civ. n. 10976/2014
L'offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità, qualora sia formulata nel corso del giudizio può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio.
Cass. civ. n. 24798/2008
La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, App. Lecce, 13 novembre 2004).
Cass. civ. n. 5922/1991
L'offerta di reductio ad aequitatem ad opera della parte contro la quale è chiesta una pronuncia di risoluzione per eccessiva onerosità o di rescissione per lesione, non avendo natura di atto prenegoziale diretto a provocare con l'accettazione della controparte la stipula di un nuovo accordo modificativo del precedente, non occorre che, per evitare la richiesta risoluzione, indichi esattamente le clausole da modificare ed i limiti entro cui debbano essere modificate, ma può anche rimettersi al giudice per l'esatta individuazione delle modificazioni stesse, anche a mezzo delle opportune indagini istruttorie.
Cass. civ. n. 6630/1988
L'offerta di modificare un contratto rescindibile in modo da ricondurlo ad equità (art. 1450 c.c.) costituisce una dichiarazione di volontà negoziale che può essere formulata anche con domanda giudiziale, purché riconducibile alla parte mediante sottoscrizione dell'atto contenente la relativa dichiarazione o con la sottoscrizione della procura speciale ad litem al difensore, apposta a margine o in calce dell'atto medesimo. (Fattispecie in cui il giudice del merito aveva ritenuto inefficace l'offerta contenuta nell'atto di riassunzione del processo, sottoscritto dal procuratore in base a procura rilasciata a margine. La S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 1046/1983
In tema di rescissione di un contratto di compravendita per lesione «ultra dimidium», il supplemento del prezzo a carico del compratore, per la riduzione ad equità del contratto stesso, secondo la previsione dell'art. 1450 c.c., mediante una somma che copra la differenza fra il valore del bene all'atto della costituzione del rapporto ed il corrispettivo allora pattuito, integra un debito di valore, il quale deve essere adeguato in relazione alla svalutazione monetaria sopravvenuta, e comporta inoltre la corresponsione degli interessi legali a titolo compensativo dalla data della stipulazione.
Cass. civ. n. 3038/1977
Tutti gli effetti della sentenza di divorzio - sia quelli personali che quelli patrimoniali - si producono tra le parti, i loro eredi o aventi causa, dal momento del suo passaggio in giudicato, secondo i principi generali contenuti negli artt 2908 e 2909 Cod. civ., mentre l'annotazione (o meglio, la trascrizione) nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 10 della legge n. 898 del 1970, attiene unicamente agli effetti erga omnes della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia meramente dichiarativa, e non costitutiva,dello status delle persone fisiche, che è propria dei registri dello stato civile, verificandosi in tal caso una scansione temporale tra la decorrenza della efficacia inter partes, che promana dall'accertamento costitutivo contenuto nel giudicato, e quella erga omnes, comportante la opponibilità ai terzi, che deriva dall'effettuazione dei prescritti adempimenti integrativi della pubblicità (dichiarativa).
Cass. civ. n. 1037/1976
L'offerta con la quale il convenuto con azione di rescissione del contratto per lesione proponga la riduzione ad equità del contratto medesimo, dichiarandosi cioè disposto ad una modificazione in tal senso dei patti e chiedendo al giudice un correlativo provvedimento che incida sul rapporto sostanziale, ha natura di domanda giudiziale logicamente e giuridicamente subordinata alla rescindibilità del contratto; da ciò consegue che l'eventuale adesione della controparte all'offerta di riduzione ad equità può perfezionare un contratto modificativo, ed essere quindi vincolante per l'offerente (sempre che l'offerta contenga la quantificazione della proposta modificativa e non si rimetta in proposito al giudice), solo nel caso in cui risulti accertata la sussistenza degli estremi per la rescindibilità del rapporto.