Art. 448 bis – Codice civile – Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli
Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35842/2024
L'accoglimento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto impone l'adozione del provvedimento più idoneo alla sua correzione, ma non la revoca della precedente sentenza di legittimità, nel caso in cui abbia deciso anche su altri motivi non costituenti oggetto di contestazione da parte del condannato. (Fattispecie in cui la Corte ha rimosso l'errore provvedendo direttamente alla rideterminazione della pena, con recupero della pena concordata dalle parti in forza dell'operato giudizio di congruità).
Cass. civ. n. 34216/2024
In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 22822/2024
È ricorribile per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento emessa dopo l'ammissione al rito abbreviato, atteso che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, non essendo consentita la conversione del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che i limiti al potere di impugnare, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si giustificano in relazione alle statuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sull'accordo delle parti dal quale l'imputato non può recedere, mentre non si applicano con riguardo alle condizioni di ammissibilità di accesso al rito). (Vedi: n. 12752 del 1994,
Cass. civ. n. 22487/2024
In tema di impugnazioni, è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.
Cass. civ. n. 16129/2024
In tema di sentenza di applicazione della pena pronunciata all'esito del giudizio di appello ex art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione è assoggettato ai limiti di deducibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché è rimessa all'imputato la scelta di insistere nella richiesta di patteggiamento ovvero optare per il giudizio ordinario.
Cass. civ. n. 4768/2024
In tema di patteggiamento cd. "allargato", anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria, che debba essere obbligatoriamente disposta e non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti.
Cass. civ. n. 49283/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.
Cass. civ. n. 45903/2023
In tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, deve ritenersi illegale, e non illegittima, l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata, oltre i limiti fissati dall'art. 20-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 43947/2023
Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla pronuncia di sentenza di patteggiamento, fissi apposita udienza, ai sensi degli artt. 448, comma 1-bis, e 545-bis cod. proc. pen., per decidere sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva concordata tra le parti. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di provvedimento interlocutorio che non può essere considerato abnorme e non ha effetti pregiudizievoli per l'imputato, atteso che nelle more dell'udienza di rinvio il processo rimane sospeso).
Cass. civ. n. 41553/2023
Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza di rigetto, pronunciata dalla Corte di appello, della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di gravame ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto tale rimedio, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è applicabile a provvedimenti diversi dalle sentenze o dalle ordinanze in materia di libertà personale.
Cass. civ. n. 32357/2023
La disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.
Cass. civ. n. 30767/2023
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo.
Cass. civ. n. 27587/2023
E' impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento che, in relazione ai reati indicati dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. - modificato, in adesione alle indicazioni sovranazionali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e ulteriormente "rafforzato" dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, al fine di prevenire il rischio di recidiva e di limitare al potere di intervento del giudice sul contenuto dell'accordo negoziale, rimesso alla discrezionalità delle parti -, abbia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato all'adempimento dell'obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero previsto dalla stessa norma, in quanto si tratta di un vizio riconducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al concetto di pena illegale. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la statuizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretata bilanciando le esigenze di celerità e deflazione del rito del patteggiamento con il principio di cui all'art. 111, comma 7, Cost.).
Cass. civ. n. 24874/2023
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso in cui la pena accessoria non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, in quanto, diversamente, è ricorribile nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 21877/2023
In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di dissenso del pubblico ministero può essere formulata dall'imputato, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, solo in termini diversi da quelli dell'istanza precedentemente avanzata.
Cass. civ. n. 19605/2023
In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione che aveva alterato l'accordo "inter partes").
Cass. civ. n. 18772/2023
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale, ritenuta sussistente la recidiva, sia stato disposto un aumento per la continuazione inferiore alla misura stabilita dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., non versandosi in ipotesi di pena illegale.
Cass. civ. n. 6307/2023
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in luogo delle pene detentiva e pecuniaria, sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità all'imputato che, in precedenza, ne ha già beneficiato in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, ultimo periodo, cod. strada, non versandosi in ipotesi di pena illegale.
Cass. civ. n. 5352/2023
La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.
Cass. civ. n. 2762/2023
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che il danaro nella disponibilità dell'indagato non costituisce profitto riveniente dal reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e neppure può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione).
Cass. civ. n. 19415/2022
Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Corte cost. n. 34/2016
E' inammissibile questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 448-bis c.c. nella parte in cui sarebbe, comunque, consentito il riconoscimento del diritto agli alimenti nei confronti del genitore che, pur non essendo stato propriamente dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, si sarebbe reso protagonista, per il passato, di una condotta trascurata nei confronti del figlio chiamato, successivamente, in giudizio per la prestazione alimentare, una volta sopravvenuta una condizione di bisogno del genitore stesso.