Art. 448 bis – Codice civile – Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli
Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6311/2024
In tema di rescissione per lesione ultra dimidium, l'offerta di riconduzione ad equità, oltre che idonea ad eliminare la sproporzione tra le prestazioni, deve essere tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, sicché il convenuto può anche limitarsi a chiedere, in base a elementi oggettivi, la determinazione al giudice, il quale, ove ritenga insufficiente la somma offerta, può integrarla, salvo che essa sia stata confinata entro una precisa quantificazione.
Cass. civ. n. 20449/2023
Il vizio genetico che legittima la (possibile) rescissione per lesione (nel concorso di tutte le altre condizioni) è posto a tutela dell'equilibrio tra le prestazioni, rispetto al quale rileva il valore delle stesse al momento della stipula contrattuale quale risultante da tutte le pattuizioni che concernono il prezzo e, quindi, anche di quelle (pur se solo accessorie) che determinano una maggiore fruttuosità del bene che ne costituisce l'oggetto. Ne consegue che ai fini per stabilire se un contratto preliminare di compravendita immobiliare sia rescindibile per lesione "ultra dimidium" rilevano altresì le pattuizioni in forza delle quali venga disposta in favore del promissario acquirente l'immediata immissione nel possesso del bene, all'atto della stipula del preliminare - rispetto alla data della conclusione del contratto definitivo - con conseguente attribuzione del diritto di goderne e, quindi, di percepire i canoni di locazione, tale da incidere in senso (negativo per una parte e positivo per l'altra) sull'equilibrio tra le prestazioni.
Cass. civ. n. 15338/2018
L'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza di tre requisiti: l'eccedenza "ultra dimidium" della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente. Lo stato di bisogno, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità, non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni; pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente su tutti gli elementi, non potendo evincere, in via automatica, la sussistenza del predetto nesso di causalità psicologica dalla mera constatazione di una oggettiva condizione economica negativa del contraente svantaggiato, poiché deve considerare la decisività sul piano volitivo di questa situazione in relazione al comportamento della controparte.
Cass. civ. n. 34/2016
E' inammissibile questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 448-bis c.c. nella parte in cui sarebbe, comunque, consentito il riconoscimento del diritto agli alimenti nei confronti del genitore che, pur non essendo stato propriamente dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, si sarebbe reso protagonista, per il passato, di una condotta trascurata nei confronti del figlio chiamato, successivamente, in giudizio per la prestazione alimentare, una volta sopravvenuta una condizione di bisogno del genitore stesso.
Cass. civ. n. 1651/2015
In tema di azione di rescissione per lesione, l'approfittamento dello stato di bisogno consiste nella consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali derivante dallo stato di bisogno altrui di cui ha parimenti conoscenza, non essendo a tal fine sufficiente uno squilibrio solo ipotizzato da parte del contraente in posizione di vantaggio.
Cass. civ. n. 10815/2004
In tema di azione generale di rescissione per lesione, il requisito dello stato di bisogno richiesto dall'art. 1448 c.c., che costituisce uno degli elementi per l'ammissibilità dell'azione generale di rescissione non coincide con l'assoluta indigenza o con una pressante esigenza di denaro, ma deve tuttavia intendersi come ricorrenza, anche se contingente, di una situazione di difficoltà economica riflettentesi non solo sulla situazione psicologica del contraente di modo da indurlo ad una meno avveduta cautela derivante da una minorata libertà di contrattazione, ma anche sul suo patrimonio sì da determinare, in rapporto di causa ed effetto, una situazione di lesione ingiusta del medesimo in conseguenza della sproporzione tra la prestazione eseguita e quella ottenuta.
Cass. civ. n. 8519/2003
In tema di azione generale di rescissione per lesione, lo stato di bisogno non coincide con l'assoluta indigenza o totale incapacità patrimoniale potendo essere ravvisato anche nella semplice difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità. Tuttavia, perché la rescissione possa essere pronunciata, è necessario che le momentanee difficoltà economiche siano in rapporto di causa ad effetto con la determinazione a contrarre, e cioè costituiscano il motivo per il quale è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni. Perché poi sussista l'approfittamento dello stato di bisogno della controparte, non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, ma occorre pur sempre che dalla compiuta istruzione emerga una situazione tale che consenta di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva del comportamento dell'acquirente, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. Conseguentemente il giudice che pronuncia la rescissione non può limitarsi ad affermare la sproporzione tra le prestazioni in misura eccedente la metà del valore di quella eseguita dalla parte danneggiata, ma deve dar conto di tutti gli elementi idonei a dimostrare che l'acquirente, all'atto della stipulazione del contratto, aveva la piena consapevolezza dell'approfittamento dello stato di bisogno della controparte.
Cass. civ. n. 16692/2002
Ai sensi degli artt. 2383 e 2385 c.c., richiamati dal successivo art. 2487, in tema di organi di una società a responsabilità limitata, la nomina e la revoca degli amministratori devono essere iscritte nel registro di cancelleria (art. 100 att. c.c. e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata, divenendo opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 2457 ter c.c. (richiamato dal successivo art. 2497 bis), solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza, con la conseguenza che, anche ai fini della notifica nelle mani del legale rappresentante della società al di fuori della sua sede legale (art. 145 u.c. c.p.c.) il mutamento soggettivo intervenuto in seno alla società, non reso pubblico nelle forme predette, non è opponibile al terzo notificante, salva prova - a carico della società - che quegli, prima di eseguire la notifica nelle mani del rappresentante così come risultante dal detto sistema di pubblicità, abbia avuto conoscenza del mutamento dell'organo rappresentativo.
Cass. civ. n. 4180/2001
Alle società a responsabilità limitata il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494 c.c. prescrive, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata «del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata». L'art. 2457 ter, primo e secondo comma, c.c. disciplina il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali è prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la opponibilità verso i terzi della modificazione statutaria è iuris et de iure, prima di quel termine l'atto è inopponibile solo se il terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, restando nella ipotesi estrema della mancata pubblicazione e comunque per il tempo che l'ha preceduta l'inopponibilità, sino a quando la società non dimostri la conoscenza del terzo.
Cass. civ. n. 6204/1994
Ai fini della rescissione per lesione del contratto, perché sussista l'approfittamento dell'altrui stato di bisogno, non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, ma occorre pur sempre che dalla compiuta istruzione emerga una situazione tale che consenta di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva del comportamento dell'acquirente, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. Conseguentemente il giudice che pronuncia la rescissione non può limitarsi ad affermare la sproporzione tra le prestazioni in misura eccedente la metà del valore di quella eseguita dalla parte danneggiata, ma deve dar conto di tutti gli elementi idonei a dimostrare che l'acquirente, all'atto della stipulazione del contratto, aveva la piena consapevolezza dell'approfittamento dello stato di bisogno della controparte.
Cass. civ. n. 9374/1991
L'azione generale di rescissione per lesione prevista dall'art. 1448 c.c. richiede la simultanea ricorrenza di tre requisiti e cioè l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno, inteso non come assoluta indigenza ma come una situazione di difficoltà economica che incide sulla libera determinazione a contrattare e funzioni cioè come motivo dell'accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato ed, infine, l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno del quale era consapevole. Fra i tre elementi predetti non intercede alcun rapporto di subordinazione od alcun ordine di priorità o precedenza, per cui riscontrata la mancanza o la mancata dimostrazione dell'esistenza di uno dei tre elementi, diviene superflua l'indagine circa la sussistenza degli altri due e l'azione di rescissione deve essere senz'altro respinta.
Cass. civ. n. 531/1990
Colui che ha stipulato la cessione di propri beni ai creditori non può invocare, ai fini della risoluzione per eccessiva onerosità di una vendita compiuta dal liquidatore di quei beni, il proprio stato di bisogno come conseguenza automatica della situazione di difficoltà in cui versa, atteso che la cessione dei beni ai creditori non postula di per sé, l'esistenza di uno stato di bisogno del cedente, potendo determinare il debitore alla cessione anche considerazioni opportunistiche o di calcolo, quale l'intento di ricavare dalla cessione dei beni un risultato più vantaggioso di quello correlato all'assoggettamento dello stesso a plurime azioni esecutive.
Cass. civ. n. 4630/1990
Ai fini dell'azione di rescissione per lesione, lo stato di bisogno, di cui all'art. 1448 c.c., pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica, tuttavia non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione del contraente, in mancanza degradandosi, nella possibilità della libera scelta dei mezzi, a quella mera esigenza della realizzazione più conveniente del fine perseguito dal contraente che è presente in ogni negozio. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha annullato la decisione dei giudici del merito, che avevano accolto la domanda di rescissione con riguardo ad un contratto preliminare di costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo già collegato alla via pubblica, rispondente al fine di attuare un sistema di trasporti più economico, e quindi di realizzare un risparmio).
Cass. civ. n. 1553/1989
In tema di azione generale di rescissione per lesione, l'accertamento della sproporzione fra le reciproche prestazioni è preliminare all'accertamento sia dello stato di bisogno sia dell'approfittamento di tale stato, come si ricava da un lato dalla lettura dell'art. 1448, secondo comma c.c. e dall'altro dalla considerazione che è proprio dalla constatata sproporzione che il giudice può trarre elementi presuntivi in ordine al consapevole approfittamento a fine di lucro.
Cass. civ. n. 2166/1986
Lo stato di bisogno richiesto per l'esercizio dell'azione di rescissione per lesione ai sensi dell'art. 1448 cod. civ. in caso di patrimonio amministrato da soggetto diverso dal suo titolare, va riferito unicamente alla situazione in cui versa il patrimonio amministrato. Conseguentemente, lo stato di bisogno può ravvisarsi anche con riguardo alla eredità giacente, in quanto la particolare disciplina prevista dagli artt. 498 e 530 per la liquidazione dei debiti ereditari, non esclude che il curatore dell'eredità sia costretto, dalla mancanza di denaro liquido, a vendere i beni amministrati a un prezzo inadeguato al loro valore, per evitare che i creditori diano inizio ad azioni esecutive.
Cass. civ. n. 3694/1986
Si ha contratto aleatorio — non soggetto, ai sensi dell'art. 1448, quarto comma, c.c. all'azione di rescissione per lesione — quando l'alea, per specifica pattuizione delle parti ovvero per la natura stessa del negozio, lo caratterizzi nella sua interezza e fin dalla sua formazione, cosicché sia radicalmente incerto per una o per tutte le parti, il vantaggio economico, in relazione al rischio cui le stesse si espongono. Deve pertanto considerarsi aleatorio il contratto in base al quale sia dovuta una prestazione periodica a carico di una parte ed a favore dell'altra, sino alla morte di quest'ultima e dei suoi eredi, ancorché sia fissata una durata minima di tale prestazione, dal momento che la morte dei beneficiari prima della scadenza del termine comporta pur sempre l'estinzione della prestazione dell'obbligo.
Cass. civ. n. 2071/1978
Il principio per cui fra i presupposti dell'azione di rescissione non intercede rapporto di subordinazione o di priorità, sicché la mancanza anche di uno solo di essi rende superflua ogni indagine circa la sussistenza degli altri ed importa il rigetto della domanda, non esonera il giudice del merito dall'indagare sulla sproporzione fra le prestazioni corrispettive ogni volta che non ritenga sufficientemente provato l'estremo dello stato di bisogno della parte che impugna il contratto. Ciò, perché, soprattutto nei casi in cui la prova dello stato di bisogno dipende da circostanze apprezzabili con margine di discrezionalità, l'entità della sproporzione può costituire essa stessa una delle circostanze almeno indirettamente indicative dello stato di bisogno, per la considerazione che la sproporzione tra le prestazioni corrispettive è direttamente proporzionale alla intensità del bisogno. Nel giudizio relativo alla rescissione per lesione di una vendita immobiliare, per l'accertamento dello stato di bisogno del venditore all'epoca dell'impugnato contratto di alienazione, il giudice del merito deve procedere ad una valutazione globale delle prove offerte e delle circostanze che confluiscono a chiarire lo stato di bisogno da accertare e non può compiere un esame analitico e separato di ogni singolo fatto, prendendolo in considerazione isolatamente e così per ognuno negando la sua idoneità a dimostrare l'invocato stato di bisogno. Lo stato di bisogno, rilevante agli effetti della rescissione del contratto per lesione, deve intendersi non come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, ma come situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione del contraente, in guisa da indurlo a concludere il contratto a condizioni economiche per lui pregiudizievoli.
Cass. civ. n. 153/1970
Lo stato di bisogno, richiesto dall'art. 1448 c.c. per l'esperimento dell'azione di rescissione per lesione, può essere generato dalle cause più disparate, ma deve consistere, in ogni caso, in una deficienza di mezzi pecuniari, per cui tutti gli altri differenti motivi, che abbiano costituito il concreto impulso alla conclusione del contratto, possono eventualmente giustificare l'annullamento del medesimo per vizi di consenso, ma non integrano una ragione di lesione e non si identificano, quindi, con la condizione prevista dalla legge per l'esperimento dell'azione di rescissione.
Cass. civ. n. 697/1970
La questione della inammissibilità dell'azione di rescissione relativa ad un contratto aleatorio, anche se viene prospettata per la prima volta in sede di legittimità, è proponibile se rientra nel thema decidendum già dibattuto nel giudizio di merito ed è basata su elementi di fatto già accertati in tale giudizio.