Art. 451 – Codice civile – Forza probatoria degli atti
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto [2700].
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria [2697].
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore [2739].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10519/2024
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 7276/2006
In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione — quali la nascita, la morte o il matrimonio — può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.
Cass. civ. n. 5252/2004
Poiché la petizione dell'eredità - che è un'azione reale diretta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete presuppone l'accertamento della qualità di erede dell'attore, questi può limitarsi ad offrire la prova della sua qualità ereditaria o dei diritti che gli spettano "iure hereditario" qualora siano contestati - e ciò diversamente dall'onere probatorio richiesto nella rei vindicatio, che pur avendo con la "petitio hereditatis" affinità nel petitum, se ne differenzia, postulando la dimostrazione da parte dell'attore della proprietà dei beni attraverso un serie di regolari passaggi durante il periodo necessario per l'usucapione.
Cass. civ. n. 6363/1993
L'efficacia giuridica degli atti di stato civile iscritti negli appositi registri si estende a quelli formati all'estero e trascritti nei suddetti registri, dato che con la trascrizione l'atto è recepito nell'ordinamento giuridico italiano e tale efficacia l'atto conserva fino al passaggio in giudicato di una sentenza che ne ordini la rettificazione. Pertanto, ove non sia stata proposta né un'azione di rettificazione, né una querela di falso, il certificato rilasciato dall'ufficiale di stato civile sulla base della trascrizione di un atto di morte formato all'estero costituisce valida prova del decesso della persona cui si riferisce.