Art. 453 – Codice civile – Annotazioni
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27573/2023
Integra il delitto di cui all'art. 459, comma primo, cod. pen. in relazione all'art. 453, comma primo, n. 3, cod. pen., e non il meno grave reato di cui all'art. 464 cod. pen., la condotta di detenzione dei valori di bollo contraffatti, poiché, in ragione del rinvio dell'art. 459 cod. pen. alla disposizione di cui al precedente art. 453 - che non può intendersi come mero richiamo "quoad poenam" -, ai fini della individuazione della tipicità della fattispecie incriminatrice, è necessario - una volta provato il concerto, anche solo mediato, del soggetto agente con gli autori della contraffazione o alterazione - far riferimento al contenuto della disposizione richiamata.
Cass. civ. n. 26548/2023
In caso di nullità della notificazione al difensore del decreto di giudizio immediato, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e, pertanto, la rinnovazione dell'adempimento spetta al giudice del dibattimento, che non può disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto medesimo, determinandosi, in tal caso, un'anomala regressione del procedimento.