Art. 454 – Codice civile – Rettificazioni
[La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.
Le sentenze devono essere trascritte nei registri.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1098/2024
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato e della relativa richiesta per omessa traduzione in lingua nota all'imputato alloglotta e ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione, previa traduzione del decreto di giudizio immediato, mentre è priva di conseguenze processuali l'omessa traduzione della relativa richiesta).
Cass. civ. n. 49273/2023
La competenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta appartiene al giudice per le indagini preliminari.
Cass. civ. n. 31927/2023
La competenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta appartiene al giudice per le indagini preliminari.