Art. 1179 – Codice civile – Obbligo di garanzia
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale [2784, 2808] o personale [1936], ovvero altra sufficiente cautela.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se concludi un accordo, ricevi una prestazione o causi un danno, non resta senza conseguenze: nasce un'obbligazione che ti lega a un'altra persona.
- Le obbligazioni non derivano solo dai contratti: possono nascere anche da fatti illeciti, da pagamenti indebiti o direttamente dalla legge, spesso senza che te ne renda conto.
- Non basta che qualcuno non adempia per ottenere un risarcimento: devi dimostrare il danno e il nesso con il comportamento del debitore, e qui si giocano molte cause.
- Il credito può essere ceduto senza il consenso del debitore: potresti ritrovarti a dover pagare a un soggetto diverso da quello con cui avevi originariamente contrattato.
Massime correlate
Cass. civ. n. 410/1977
L'art. 8, comma 1, legge 1 dicembre 1970 n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, il quale consente al giudice di imporre idonea garanzia, reale o personale, a carico del coniuge tenuto agli adempimenti patrimoniali di cui agli artt 5 e 6 della legge n. 898 del 1970, non autorizza anche una pronuncia di scelta e di costituzione diretta di una determinata garanzia. Ne consegue che il giudice, ove intenda esercitare detto potere, può solo ordinare genericamente la prestazione di garanzia, mentre rimane affidata al debitore, ai sensi dell'art. 1179 c.c., la scelta e la concreta costituzione di un'adeguata cautela reale o personale.