Art. 1181 – Codice civile – Adempimento parziale

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile [1384], salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente [1484, 1672; 8 d. gen. c.c; 45 l. camb.; 37 l. ass.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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