Art. 1233 – Codice civile – Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi [2745], il pegno [2784] e le ipoteche [2808] del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se concludi un accordo, ricevi una prestazione o causi un danno, non resta senza conseguenze: nasce un'obbligazione che ti lega a un'altra persona.
- Le obbligazioni non derivano solo dai contratti: possono nascere anche da fatti illeciti, da pagamenti indebiti o direttamente dalla legge, spesso senza che te ne renda conto.
- Non basta che qualcuno non adempia per ottenere un risarcimento: devi dimostrare il danno e il nesso con il comportamento del debitore, e qui si giocano molte cause.
- Il credito può essere ceduto senza il consenso del debitore: potresti ritrovarti a dover pagare a un soggetto diverso da quello con cui avevi originariamente contrattato.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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