Art. 1251 – Codice civile – Garanzie annesse al credito

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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