Art. 1250 – Codice civile – Compensazione rispetto ai terzi

La compensazione non si verifica [1830] in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [978 ss] o di pegno [2800] su uno dei crediti [2917].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

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