Art. 1252 – Codice civile – Compensazione volontaria

Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 14689/2025

In tema di obbligazioni, l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo inter partes, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.

Cass. civ. n. 23716/2013

Un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, richiedendosi, invece, per la compensazione volontaria, un patto con cui venga direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti oppure siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti si avrebbe compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti.

Cass. civ. n. 849/1969

La compensazione volontaria dà luogo ad una figura negoziale perfettamente autonoma e distinta rispetto alla transazione e, come tale, non soggetta all'onere della forma scritta prescritta ad probationem tantum dall'art. 1967 c.c.

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