Art. 1281 – Codice civile – Leggi speciali
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
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Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 2893/1991
L'applicabilità del principio nominalistico stabilito dall'art. 1277, primo comma, c.c. (secondo cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale) ad una componente (espressa in moneta estera) della base di calcolo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto non può ritenersi esclusa dal disposto del primo comma dell'art. 1281 dello stesso codice (il quale stabilisce che le norme precedenti — compresa, quindi, quella di cui al citato art. 1277, primo comma — si osservano in quanto non contrastano con i principi derivanti da leggi speciali), non avendo la disciplina dei detti istituti (artt. 2120 e 2121 c.c. e L. n. 297 del 1982) carattere speciale.