Art. 1308 – Codice civile – Costituzione in mora

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'articolo 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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