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Art. 1324 — Norme applicabili agli atti unilaterali

Art. 1324 — Norme applicabili agli atti unilaterali

Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [ 1334, 1987 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25222/2010

Nella specie, relativa a domanda di declaratoria di nullità del contratto di vendita di un immobile cui l’istante deduceva di essere stato costretto dall’acquirente con minaccia e pressione usuraria, la S.C., nel confermare la sentenza di rigetto dei giudici di merito, ha ritenuto non applicabile l’art. 1418 c.c. ed indicato come parametri normativi di riferimento gli artt. 1434 e 1435 c.c., cui pure la corte territoriale aveva fatto ricorso, rilevando che la relativa azione non era stata proposta entro il termine prescrizionale di cinque anni nè tale statuizione era stata specificamente impugnata.

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Cass. civ. n. 2399/2009

Nell’interpretazione dei negozi unilaterali tra vivi, non essendo utilizzabile il criterio della comune volontà delle parti né quello del loro comportamento complessivo, i criteri ermeneutici principali sono quelli del senso letterale delle parole, e dell’interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre. Inoltre, nel conflitto tra la manifestazione di volontà desumibile da clausole aggiunte e quella desumibile “per relationem” dalle clausole a stampa, deve darsi prevalenza alle prime, dovendosi presumere che il sottoscrittore abbia inteso privilegiare le clausole formulate appositamente e specificamente, piuttosto che quelle preordinate unilateralmente. (Fattispecie relativa ad una proposta irrevocabile di acquisto redatta su un modulo prestampato, in cui la Corte ha ritenuto corretta decisione di merito, che aveva dato la prevalenza ad una clausola aggiunta a mano contenente un termine per la stipula del preliminare rispetto ad una clausola a stampa, che fissava un termine più lungo per l’efficacia della proposta).

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Cass. pen. n. 25310/2004

In tema di successione nella posizione di garanzia, il principio di affidamento, nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, se da un lato implica che colui il quale si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato, dall’altro lato comporta anche che – qualora l’affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante – la condotta colposa dell’affidato non vale di per sé ad escludere la responsabilità dell’affidante medesimo. (Fattispecie relativa a responsabilità medica: la Corte ha rigettato il ricorso degli imputati contro la sentenza di merito che aveva accertato la loro responsabilità per la morte di una paziente, nonostante i sanitari ricorrenti avessero eccepito che la vittima era stata presa in cura da un’altra struttura sanitaria già un mese prima il decesso).

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Cass. civ. n. 11433/2002

In tema di interpretazione degli atti negoziali, deve ritenersi che una serie di dichiarazioni unilaterali aventi tanto natura confessoria, quanto di riconoscimento di debito, postulino, sul piano interpretativo, una ricostruzione dell’«intenzione delle parti» (rilevante sotto il profilo di cui all’art. 1362 c.c.) afferente, in via esclusiva, alla volontà espressa dal dichiarante, e non certamente a quella — peraltro, del tutto ipotetica — del destinatario di quelle dichiarazioni, con conseguente irrilevanza della circostanza che, in un primo momento — prima, cioè, dell’accertamento del reale contenuto delle dichiarazioni — il destinatario stesso abbia avuto un’inesatta conoscenza di queste.

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Cass. civ. n. 11191/2002

In virtù del richiamo operato dall’art. 1324 c.c., la causa illecita e il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche agli atti unilaterali; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ravvisato un intento fraudolento nel trasferimento di un lavoratore da un cantiere ancora aperto ad altro prossimo alla chiusura per fine lavori, al fine di far apparire giustificato il successivo licenziamento, e, ritenuto nullo detto trasferimento, aveva dichiarato l’illegittimità dell’impugnato licenziamento; la S.C. ha confermato tale sentenza).

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Cass. civ. n. 12780/2000

Riguardo agli atti giuridici non negoziali e alle dichiarazioni unilaterali di volontà non è applicabile, data la loro natura, il criterio interpretativo della comune intenzione delle parti, né è rilevante il comportamento dell’autore di essi, rimanendo invece applicabile, in base al rinvio operato dall’art. 1324 c.c., il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto, stabilito dall’art. 1363. (Fattispecie relativa all’interpretazione e alla qualificazione giuridica dell’avviso di selezione per l’assunzione di personale da parte di un’azienda municipalizzata).

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Cass. civ. n. 7178/1995

Le norme sull’interpretazione dei contratti sono applicabili ex art. 1324 c.c., in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale quando si tratti di dichiarazioni di volontà consapevolmente indirizzate alla produzione di determinati effetti giuridici di natura patrimoniale ad esse collegati dall’ordinamento, mentre la loro applicazione è da escludere nei riguardi di atti che, essendosi formati nel processo a fini istruttori od essendo destinati a svolgervi funzioni di prova, sono soggetti alla valutazione ed al prudente apprezzamento del giudice nell’esercizio della discrezionalità a lui demandata dall’art. 116 c.p.c. e nel rispetto dell’obbligo di enunciare, a sostegno del suo libero convincimento, una motivazione congrua, sufficiente e conforme ai criteri logici.

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Cass. civ. n. 41/1990

Alla proposta ed all’accettazione (li si consideri atti giuridici non negoziali o dichiarazioni unilaterali di volontà) non è comunque applicabile, attesa la loro natura di atti unilaterali, il criterio ermeneutico della comune intenzione e del comportamento complessivo delle parti, escludendosi altresì la rilevanza del comportamento dell’autore dell’una o dell’altra e rimanendo, invece, applicabile, alla stregua del rinvio operato dall’art. 1324 c.c., il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto, stabilito dall’art. 1363 dello stesso codice.

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Cass. civ. n. 2009/1988

Le norme sulla interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso.

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Cass. civ. n. 755/1982

L’illiceità del motivo, che sia stato il solo a determinare la volontà della parte, comporta, ai sensi degli artt. 1324 e 1345 c.c., la nullità del negozio unilaterale causale.

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