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Art. 1918 — Alienazione delle cose assicurate

Art. 1918 — Alienazione delle cose assicurate

L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente [ 1406 ] l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione.

I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.

Se è stata emessa una polizza all’ordine o al portatore [ 1889 ], nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto [ 1407 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2746/1998

Con la vendita di un bene assicurato si trasferisce all’acquirente anche la garanzia assicurativa (art. 1918 c.c.), e pertanto il venditore non è legittimato ad agire nei confronti della società con cui ha stipulato il contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni verificatisi al predetto bene successivamente alla consegna di esso al vettore (art. 1510 c.c.).

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Cass. civ. n. 50/1981

In tema di assicurazione contro i danni, (nella specie, contro il furto), l’alienazione della cosa assicurata, secondo la disciplina dettata dall’art. 1918 c.c., comporta l’automatico subentrare dell’acquirente nel rapporto assicurativo ed il conseguente protrarsi in suo favore della copertura assicurativa, mentre l’eventuale inadempienza dell’alienante all’onere di comunicare all’assicuratore l’avvenuto trasferimento ed all’acquirente l’esistenza della polizza spiega rilievo solo al diverso fine della persistenza dell’obbligo dell’alienante stesso al pagamento dei premi nonché dell’insorgenza di una sua responsabilità risarcitoria nei confronti dell’assicuratore o dell’acquirente, per i danni che a costoro siano derivati, ove non abbiano avuto aliunde notizia del trasferimento o dell’esistenza della polizza, dall’impossibilità di esercitare il diritto di recesso loro rispettivamente riconosciuto dal terzo e Quarto comma della citata norma.

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Cass. civ. n. 2781/1972

La norma dell’art. 1918 c.c., la quale esclude lo scioglimento del contratto nel caso di alienazione delle cose assicurate, non è applicabile al contratto di assicurazione della responsabilità civile, disciplinato dall’art. 1917 dello stesso codice.

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