Art. 1421 – Codice civile – Legittimazione all’azione di nullità
Salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6685/2024
La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).
Cass. civ. n. 4867/2024
La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).
Cass. civ. n. 1010/2024
In caso di declaratoria di nullità integrale del contratto, al giudice dell'impugnazione è precluso il rilievo d'ufficio della sua nullità parziale quando, non essendo stata specificamente impugnata dalla parte interessata la statuizione di nullità totale, sulla stessa si è formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, riformando la pronuncia di nullità integrale del contratto, aveva ritenuto che il mutuo fondiario, stipulato in violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, fosse nullo per la sola parte eccedente il limite di finanziabilità, sebbene l'appellante non avesse impugnato il capo della sentenza contenente la statuizione di nullità integrale).
Cass. civ. n. 34590/2023
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato la nullità parziale di un accordo di ricovero di un paziente in una casa di cura per difetto di causa, sebbene gli attori avessero richiesto una declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative).
Cass. civ. n. 30505/2023
In tema di nullità negoziali, ove in sede di legittimità ne venga contestato il mancato rilievo ufficioso - come pure nel caso in cui si censuri la declaratoria della tardività della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità.
Cass. civ. n. 28983/2023
Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurarne il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito).
Cass. civ. n. 28413/2023
L'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia é condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta.
Cass. civ. n. 9979/2023
La sentenza definitiva di rigetto della domanda di nullità del testamento comporta la formazione del giudicato anche sulla validità delle singole clausole della scheda testamentaria, sicché è preclusa la possibilità di ridiscuterne in un nuovo giudizio, e ciò in ragione del potere-dovere del giudice, investito della domanda di nullità dell'intero atto "mortis causa", di rilevare, quand'anche non dedotta, la nullità di ogni distinta pattuizione.
Cass. civ. n. 8574/2023
Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso; ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico).
Cass. civ. n. 6765/2023
In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale "terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.
Cass. civ. n. 368/2023
In materia di contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo, la l. n. 392 del 1978 consente ai contraenti di determinare liberamente il canone iniziale ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", che non trovino alcuna giustificazione nel sinallagma contrattuale, con la conseguenza che il relativo patto é nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge (perché diretto ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni in materia), anche se stipulato dal locatore non con il conduttore, ma con un terzo, il quale, ai sensi degli artt. 1421 e 2033 c. c., potrà far valere la suddetta nullità e pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, purché sia accertato un collegamento tra l'accordo e il contratto di locazione, nel senso che la conclusione di quest'ultimo sia condizionata all'attribuzione patrimoniale non giustificata ad altro titolo.
Cass. civ. n. 6728/2023
Il rilievo d'ufficio della nullità, in grado d'appello, non deve necessariamente concernere il rapporto giuridico oggetto diretto della domanda, ma può fondarsi anche su circostanze di fatto introdotte nel giudizio in via d'eccezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità di una clausola contemplante la reviviscenza di un contratto di fideiussione, sul presupposto che la relativa questione fosse stata introdotta in via d'eccezione rispetto alla domanda principale di inefficacia di un pegno su azioni, costituito proprio a garanzia della liberazione dei fideiussori).
Cass. civ. n. 2670/2020
Con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità.
Cass. civ. n. 26495/2019
Il giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che non aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto di vitalizio alimentare per difetto di causa, in particolare per difetto di alea, in ragione della grave patologia che affliggeva il vitaliziato e che lasciava presumere l'imminente suo decesso, in un giudizio in cui il medesimo contratto era stato impugnato per altre ragioni).
Cass. civ. n. 21243/2019
La nullità del contratto posto a fondamento dell'azione di adempimento è rilevabile d'ufficio, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie in cui, richiesto il pagamento del compenso per l'attività di mediazione espletata, è stata sollevata solo in sede di legittimità l'eccezione relativa alla mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale).
Cass. civ. n. 3308/2019
La rilevazione d'ufficio delle nullità negoziali - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio. La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza, emessa in altro giudizio e passata in giudicato, con la quale era stata incidentalmente dichiarata la nullità del contratto preliminare di vendita del diritto d'uso di un box auto, spiegasse i suoi effetti anche nel successivo giudizio instaurato dalla promittente alienante nei confronti dei promissari acquirenti per il rilascio del bene e per il pagamento delle spese di gestione e dell'indennità di occupazione).
Cass. civ. n. 1036/2019
Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 c.c., anche ove sia stata proposta domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione), senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo. L'efficacia della pronuncia, tuttavia, non può eccedere i limiti della causa, la cui efficacia si deve conformare al perimetro della domanda proposta, potendo tuttavia estendersi all'intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.
Cass. civ. n. 21418/2018
Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/03/2013).
Cass. civ. n. 16977/2017
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale.
Cass. civ. n. 7294/2017
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c..
Cass. civ. n. 12996/2016
Il rilievo officioso della nullità contrattuale da parte del giudice di legittimità non attiene soltanto alle azioni di impugnativa negoziale ma investe anche la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale che sia stata proposta, in via autonoma, da quella di impugnazione del presupposto contratto.
Cass. civ. n. 26242/2014
La "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio.
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità parziale del contratto deve rilevarne di ufficio la nullità totale, e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo attribuire efficacia, neppure parziale (fatto salvo il diverso fenomeno della conversione sostanziale), ad un negozio radicalmente nullo.
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, e, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo.
Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
Cass. civ. n. 2447/2014
La legittimazione generale all'azione di nullità, prevista dall'art. 1421 cod. civ., non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato improponibile la domanda di un cittadino che, promossa una raccolta di firme contro la vendita di un edificio comunale, aveva chiesto di invalidarla ai sensi dell'art. 1471, n. 1, cod. civ.).
Cass. civ. n. 23235/2013
Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto che il giudicato interno, formatosi sull'accoglimento della domanda contrattuale di rendiconto ex art. 2552 c.c., precludesse la questione sulla validità del contratto di associazione in partecipazione).
Cass. civ. n. 14828/2012
Alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità "incidenter tantum" senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste.
Cass. civ. n. 9395/2011
La rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera solo se da parte dell'attore se ne richieda l'adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto. Ne consegue che quando la domanda sia, invece, diretta a far valere l'invalidità del contratto o a pronunciarne la risoluzione per inadempimento, non può essere dedotta tardivamente un'eccezione di nullità diversa da quelle poste a fondamento della domanda, essendo il giudice, sulla base dell'interpretazione coordinata dell'art. 1421 c.c. e 112 c.p.c., tenuto al rispetto del principio dispositivo, anche alla luce dell'art. 111 Cost., che richiede di evitare, al di là di precise indicazioni normative, ampliamenti dei poteri d'iniziativa officiosa
Cass. civ. n. 2956/2011
Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 c.c., anche se sia stata proposta la domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione del contratto, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo; ne consegue che il rilievo di quest'ultima da parte dei giudice dà luogo a pronunzia non eccedente i limiti della causa, la cui efficacia resta commisurata nei limiti della domanda proposta, potendo quindi estendersi all'intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.
Cass. civ. n. 18540/2009
Sebbene sia consentito al giudice rilevare d'ufficio la nullità del contratto anche quando ne sia stata domandata la risoluzione per inadempimento, tale rilievo resta precluso quando sulla questione della validità del contratto si sia formato il giudicato, anche implicito. Quest'ultimo, a sua volta, si forma in tutti i casi in cui il giudice di primo grado, accogliendo la domanda di risoluzione, abbia per ciò solo dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti in sede di appello non abbiano mosso alcuna censura inerente la validità del contratto.
Cass. civ. n. 23674/2008
Nei caso in cui le parti di un contratto, ascrivendosi reciproci inadempimenti, chiedano ciascuna nei confronti dell'altro la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., il giudice può rilevare d'ufficio la nullità del contratto stesso (niella specie, per difetto di forma scritta prescritta ad substantiam) in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite della formazione del giudicato interno.
Cass. civ. n. 10121/2007
La regola dettata dall'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, è propria della materia processuale ma è estranea alla materia sostanziale, nella quale l'azione è concessa anche a chi abbia partecipato alla stipulazione del contratto nullo, purché vi abbia interesse.
Cass. civ. n. 21632/2006
La rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto opera quando si chieda l'adempimento del contratto, in considerazione del potere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, e non quando la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, dovendosi coordinare l'art. 1421 c.c. con l'art. 112 c.p.c., il quale, sulla base del principio dispositivo su cui va modellato il processo, impone al giudicante il limite insuperabile della domanda attorea, anche alla luce del nuovo art. 111 Cost., che richiede di evitare, al di là delle precise e certe indicazioni normative, ampliamenti dei poteri di iniziativa officiosa. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di un immobile rilevando d'ufficio che esso era stato stipulato in forma verbale).
Cass. civ. n. 6003/2006
Il necessario contemperamento tra il potere che l'art. 1421 c.c. attribuisce al giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ed il principio della domanda sancito negli artt. 99 e 112 c.p.c. delinea un sistema che trova operatività laddove il suddetto atto rappresenti elemento costitutivo della domanda, che inerisce alla sua esecuzione o alla sua applicazione, prescindendo dall'attività assertiva delle parti, di guisa che la nullità può essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, a condizione che, se il relativo potere venga esercitato in sede impugnatoria, la pronuncia di nullità si basi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, anche se, qualora la questione sia stata posta da taluna di esse, vengano enucleate ipotesi normative difformi da quelle dedotte (in applicazione del principio, si è confermata la declaratoria di nullità, da parte della Corte d'appello, di una cessione volontaria riferita dal primo giudice, su eccezione di parte, al difetto di «oggetto possibile» in considerazione del fatto che il negozio era stato concluso in difetto del potere dell'ente pubblico, quando era ormai spirato il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e l'oggetto dell'atto era comunque già stato acquisito al demanio).
Cass. civ. n. 6170/2005
A norma dell'art. 1421 c.c. il giudice deve rilevare d'ufficio le nullità negoziali, non solo se sia stata proposta azione di esatto adempimento, ma anche se sia stata proposta azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto, procedendo all'accertamento incidentale relativo ad una pregiudiziale in senso logico — giuridico (concernente cioè il fatto costitutivo che si fa valere in giudizio — cosiddetto punto pregiudiziale), — idoneo a divenire giudicato, con efficacia pertanto non soltanto sulla pronunzia finale ma anche (ed anzitutto) circa l'esistenza dei rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda.
Cass. civ. n. 11483/2004
Qualora una questione di nullità (nel caso di specie, di un contratto di assicurazione) venga sollevata per la prima volta in appello non come domanda ma solo come eccezione riconvenzionale rispetto all'altrui domanda di pagamento, in quanto con essa vengono avanzate richieste che, pur ampliando i termini della controversia, rimangono nell'ambito della difesa, senza tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, non va incontro ai limiti di inammissibilità delle domande nuove in appello fissati dall'art. 345 c.p.c., ma è ammissibile, in quanto sotto questo più limitato aspetto può essere rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ex art. 1421 c.c.
Cass. civ. n. 8204/2004
Il bilancio redatto dal commissario nominato in sostituzione degli organi ordinari di una società di assicurazioni a norma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è comunque da considerare alla stregua di un atto societario, soggetto alle regole dettate dal legislatore per tal genere di rappresentazione contabile della realtà patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con la conseguenza che esso è soggetto al corrispondente regime di impugnazione, pur con gli adattamenti necessariamente dovuti al fatto che detto bilancio non passa attraverso l'approvazione dell'assemblea dei soci. Da tanto deriva che il socio è legittimato a far accertare direttamente la nullità del bilancio per contrasto con le norme imperative destinate a disciplinarne la redazione, a tal fine promuovendo un'azione retta dai principi generali desumibili dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1418 c.c.
Cass. civ. n. 1552/2004
La rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto anche in assenza di una domanda o eccezione in tal senso delle parti presuppone pur sempre la rituale proposizione di una domanda riguardante quel determinato contratto — nel senso che si controverta della sua validità o dell'adempimento degli obblighi da esso nascenti —, e non può quindi essere invocata allorché la relativa domanda sia stata ritenuta inammissibile, essendo in tali ipotesi escluso in radice il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità indipendentemente dalle domande o dalle eccezioni delle parti.
Cass. civ. n. 11847/2003
Nelle controversie promosse per far valere diritti che presuppongono la validità di un determinato contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile d'ufficio, anche in grado di appello, rientrando nel potere-dovere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, e senza incorrere in vizio di ultrapetizione se il contratto configura un elemento costitutivo della domanda (dovendo il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità coordinarsi con quello della domanda). In una tale prospettiva, la questione relativa alla nullità del contratto può integrare una mera allegazione difensiva volta a sollecitare il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità, con la conseguenza che, in mancanza di una esplicita richiesta di declaratoria di nullità del contratto, non si rendono applicabili le regole delle preclusioni o limitazioni per la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto.
Cass. civ. n. 5575/2003
Il bilancio redatto dal commissario nominato in sostituzione degli organi ordinari di una società di assicurazioni a norma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è comunque da considerare alla stregua di un atto societario, soggetto alle regole dettate dal legislatore per tal genere di rappresentazione contabile della realtà patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con la conseguenza che esso è soggetto al corrispondente regime di impugnazione, pur con gli adattamenti necessariamente dovuti al fatto che detto bilancio non passa attraverso l'approvazione dell'assemblea dei soci. Da tanto deriva che il socio è legittimato a far accertare direttamente la nullità del bilancio per contrasto con le norme imperative destinate a disciplinarne la redazione, a tal fine promuovendo un'azione retta dai principi generali desumibili dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1418 c.c.
Cass. civ. n. 12644/2000
Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quanto la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda. Qualora sia, invece, la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati di ufficio o tardivamente indicati, configurandosi — in questa ipotesi — la nullità come elemento costitutivo della domanda dell'attore, la quale si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale. (Fattispecie relativa all'eccezione di nullità dell'art. 94, n. 6, del C.C.N.L. per i lavoratori ferroviari nel biennio 1990/1992 proposta tardivamente e cioè, per la prima volta in sede di legittimità).
Cass. civ. n. 8478/2000
È inammissibile la questione di nullità di un contratto sollevata per la prima volta in Cassazione sotto un profilo diverso da quello posto a fondamento della domanda proposta nei precedenti gradi di merito ed implicante ulteriori accertamenti perché la rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità, della nullità di un contratto, postula che la relativa questione non richieda nuove indagini di fatto.
Cass. civ. n. 123/2000
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c. deve essere coordinato con il principio della domanda ex artt. 99 e 112 c.p.c., cosicché solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell'atto, indipendentemente dalla attività assertiva delle parti. Qualora, invece, la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall'inadempimento, sono inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d'ufficio stante il divieto di pronunciare ultra petita.
Cass. civ. n. 12615/1999
Nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421 c.c.
Cass. civ. n. 10530/1998
La rilevabilità d'ufficio della nullità di un atto prevista dall'art. 1421 c.c. non comporta che il giudice sia obbligato ad un accertamento d'ufficio in tal senso, dovendo invece detta nullità risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dell'onere probatorio gravante su di essa.
Cass. civ. n. 1157/1996
Nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile d'ufficio, sempreché risultino acquisiti al processo gli elementi che la evidenzino, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione.
Cass. civ. n. 11156/1994
L'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità che, nel giudizio in cui sia fatta valere una pretesa fondata sul predetto contratto, deve essere, pertanto, rilevata, anche d'ufficio e contro la volontà delle parti, dal giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertare, indipendentemente dall'attività delle parti, l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto dell'attore.
Cass. civ. n. 7017/1994
La locuzione «chiunque vi ha interesse» che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in quanto tali, sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità.
Cass. civ. n. 1340/1994
La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio solo nella controversia promossa per far valere diritti presupponenti la validità del contratto medesimo, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, non anche nella diversa ipotesi in cui la domanda prescinda dalla suddetta validità, come nel caso in cui sia richiesto lo scioglimento del contratto per ragioni diverse dalla nullità, ostandovi il divieto di pronunciare ultra petita (nella specie il menzionato divieto è stato ritenuto operante, avendo l'attore chiesto lo scioglimento del contratto, per effetto di recesso ex art. 1385 c.c.).
Cass. civ. n. 634/1990
In tema di prelazione agraria, l'art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590 — che richiede determinati requisiti in capo al soggetto che intende esercitare il detto diritto — avendo la finalità di far coincidere, nella stessa persona, per un interesse economico di carattere generale, la qualità di coltivatore diretto con quella di proprietario del fondo sul quale l'impresa agricola viene esercitata, ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguenza che va qualificata azione di nullità per contrarietà a norme imperative (art. 1418, comma primo, c.c.) e non di annullamento, quella diretta a far valere la mancanza, in capo all'acquirente del fondo che ha esercitato il diritto di prelazione, di un requisito posto dalla legge per esercitare la prelazione stessa, sicché, ad essa è legittimato; ex art. 1421 c.c., in via autonoma e diretta, il terzo promittente acquirente del fondo oggetto della prelazione.
Cass. civ. n. 4554/1989
La nullità degli atti giuridici aventi per oggetto immobili costruiti senza concessione edilizia, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione, sancita dall'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, può essere dedotta e fatta valere in giudizio soltanto dall'acquirente, a tutela del cui interesse essa è stata prevista.
Cass. civ. n. 4974/1983
Nella controversia vertente sull'esecuzione di un contratto, la questione della nullità del contratto medesimo integra mera deduzione difensiva, diretta a sollecitare il potere del giudice di rilevare d'ufficio tale nullità, e, quindi, non è soggetta alle preclusioni o limitazioni riguardanti la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto.
Cass. civ. n. 460/1983
La nullità del contratto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio, anche in sede di legittimità, purché il motivo di nullità sia già acquisito agli atti e non richieda, per il suo accertamento, un'indagine di fatto.
Cass. civ. n. 1475/1982
La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c. — in virtù del quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice — non esime il soggetto che propone detta azione dal provare, in concreto, la sussistenza di un proprio interesse ad agire, secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., attraverso la dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica. Il requisito dell'attualità della lesione implica che non si può esperire l'indicata azione a tutela di un interesse futuro (salvo che vi siano modi di attuazione della legge con cui si possa assicurare attualmente il conseguimento futuro di un bene giuridico) e che l'interesse ad agire deve sorgere dalla necessità di ottenere dal processo la protezione sostanziale per cui s'intende promuovere l'azione, con la conseguenza che, in relazione ad un atto nullo (cioè in una situazione di invalidità insensibile al trascorrere del tempo), anche un diritto sorto successivamente ne può essere pregiudicato in concreto e che deve riconoscersi al titolare di tale diritto l'interesse ad agire allo scopo di vedere rimossa la situazione a lui pregiudizievole, derivante dalla presenza nella realtà fattuale dell'atto nullo.