Art. 1469 ter – Codice civile – Accertamento della vessatorietà delle clausole
[La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile [1469quater]. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari [1341, 1342] predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.]
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Cass. civ. n. 2634/2025
Il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 252 del 2005 comporta - come confermato dalla previsione di cui all'art. 20, commi 5 e 6, del citato d.lgs. - il trasferimento dei contributi maturati verso un nuovo fondo (a cui si accede in relazione ad una nuova attività) per i soli dipendenti cessati prima di aver maturato il diritto alla pensione complementare, perché, dopo il pensionamento e il conseguimento della prestazione complementare, non residua più alcuna "posizione previdenziale individuale trasferibile" e, quindi, resta del tutto irrilevante il mancato incremento economico del trattamento pensionistico in virtù della prestazione integrativa.
Cass. civ. n. 7479/2013
Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni.
Cass. civ. n. 5050/2013
Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l'alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma. Pertanto, l'aleatorietà non può derivare dall'apposizione di una condizione sospensiva, che incide sull'efficacia e non sulla struttura contrattuale, né dal versamento di una caparra, rientrando gli effetti di tale dazione nell'alea normale di un contratto sottoposto a condizione sospensiva.
Cass. civ. n. 17399/2004
Tenuto conto che nel contratto aleatorio è incerto — al momento della stipulazione — il rapporto fra il sacrificio e il vantaggio derivante dal negozio, la vendita del diritto di usufrutto è un contratto commutativo, atteso che il valore del diritto, seppure con valutazione probabilistica, è determinato in modo obiettivo sulla base di coefficienti rapportati alla vita dell'usufruttuario e secondo un meccanismo stabilito dalla legge.
Cass. civ. n. 10/1993
L'incertezza circa l'entità del vantaggio e, correlativamente, della perdita di ciascun contraente all'atto della stipulazione del contratto, nella quale si concretizza l'alea, cioè il rischio del contratto aleatorio, deve essere obiettiva e dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro dedotto quale fonte dell'alea. Pertanto, un contratto tipicamente commutativo, quale la compravendita, non può qualificarsi aleatorio per volontà delle parti, per il solo fatto della mancata determinazione e precisazione del prezzo al momento della conclusione, che però sia pienamente determinabile in base agli elementi di riferimento indicati nel contratto medesimo.
Cass. civ. n. 8949/1990
Il contratto di appalto (disciplinato dagli artt. 1665 e ss. c.c.) cui è assimilato — ai sensi dell'art. 241 c.n. — il contratto di costruzione navale, pur non essendo per sua natura aleatorio, può assumere tale carattere per volontà delle parti, quando vi sia introdotto un coefficiente di assoluta incertezza nel rischio cui i contraenti vengono esposti, cioè l'assunzione dell'alea per ogni evento, anche il più anomalo. In tal caso, per il disposto dell'art. 1469 c.c., non sono applicabili le disposizioni degli artt. 1467 e 1468 c.c. circa le conseguenze dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. (Nella specie, la S.C. nell'affermare il principio in cui di massima, ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano attribuito carattere aleatorio per volontà delle parti al contratto di costruzione navale nel quale era stata inserita una clausola di blocco dei prezzi anche a fronte di futuri aumenti del costo dei materiali e della mano d'opera).
Cass. civ. n. 3694/1984
Anche al di fuori dei contratti tipicamente aleatori la previsione da parte dei contraenti del rischio di un evento comporta l'assunzione dell'alea in relazione ad ogni fatto incidente su di esso, con la conseguenza che le norme sulla sopravvenuta impossibilità della prestazione e sull'eccessiva onerosità della stessa non sono applicabili nei confronti della parte in danno della quale si sia risolto quell'evento.
Cass. civ. n. 167/1976
Il contratto di vendita con riserva di usufrutto è, per sua natura, commutativo e non aleatorio, in quanto le parti possono determinare, sin dal momento della conclusione del negozio, il valore della nuda proprietà, calcolando quello dell'usufrutto a tale data (sulla base dei coefficienti fondati sull'età o sulle altre condizioni soggettive dell'usufruttuario) e detraendolo poi dal valore della piena proprietà.
Cass. civ. n. 1003/1970
Il contratto aleatorio ricorre allorquando l'alea sia insita nella natura stessa del negozio o derivi da specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti e lo caratterizzi nella sua interezza fin dalla formazione, per modo che in relazione al rischio, al quale si espongono i contraenti, divenga incerto per uno o per tutti i contraenti il vantaggio economico perseguito. Pertanto, è da escludersi l'ipotesi del contratto aleatorio quando ciascuna delle parti all'atto del perfezionamento del contratto ha avuto la possibilità di valutare il proprio rispettivo sacrificio e vantaggio.