Art. 1341 – Codice civile – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1176, 1370].

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [808 c.p.c.] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [1370; 6, 28, 29, 30, 413 c.p.c.].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 18834/2025

In tema di contratti tra professionista e consumatore, la stipula del contratto per atto pubblico notarile non esclude l'applicabilità della disciplina di tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto l'intervento del notaio non implica, di per sé, che le clausole in esso contenute siano state oggetto di trattativa individuale seria ed effettiva, la cui prova, pertanto, resta a carico del professionista che ne deduca la sussistenza.

Cass. civ. n. 14679/2025

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.

Cass. civ. n. 5936/2024

In tema di arbitrato, il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà.

Cass. civ. n. 4126/2024

Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla "durata dell'accordo").

Cass. civ. n. 25743/2023

CONTRATTO) - IN GENERE Clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni.

Cass. civ. n. 21230/2023

Nel giudizio di cassazione, l'interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità della censura afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione ad alcune clausole contrattuali, in quanto il ricorrente non ne aveva riportato il contenuto - peraltro assente anche nella sentenza impugnata - onde consentire di valutarne la natura vessatoria esclusa dal Tribunale, essendo l'elencazione di cui alla citata disposizione soggetta a interpretazione estensiva e non analogica).

Cass. civ. n. 19899/2023

È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata; il contenuto di questi ultimi dev'essere esaminato dal giudice della revocatoria, anche se tale domanda riguarda soltanto la cessione immobiliare, essendo necessario valutare l'intera operazione economico-giuridica in tutti i suoi aspetti.

Cass. civ. n. 18277/2023

L'offerta al pubblico di parcheggio meccanizzato - relativa ad un'area recintata accessibile mediante ritiro di biglietto e superamento di una sbarra di accesso - ingenera il legittimo affidamento da parte chi vi accede che in in essa sia compresa la custodia, cosicché deve ritenersi che nell'oggetto del contratto sia ricompresa la relativa obbligazione, rispetto alla quale risultano irrilevanti eventuali clausole di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio contenute nel biglietto di ingresso o nel regolamento affisso all'interno del parcheggio, in quanto tali indicazioni attengono tutte ad una fase diversa e successiva alla conclusione del contratto, che, invece deve individuarsi esclusivamente nel momento in cui l'utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso e fa ingresso nell'area di parcheggio.

Cass. civ. n. 9612/2023

Deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, poiché determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del citato d.lgs., così stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti.

Cass. civ. n. 8280/2023

In tema di erogazione di contributi pubblici, al disciplinare che regola la fase attuativa e l'eventuale decadenza dal finanziamento non è applicabile l'art. 1341 c.c., sia perché esso accede al provvedimento autoritativo di riconoscimento del contributo mutuandone a pieno i connotati, sia perché la nozione di condizioni generali di contratto è eccentrica rispetto a clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti con riferimento ad un singolo negozio e fatta salva la possibilità dell'altro contraente di apprezzarne il contenuto e richiederne le necessarie modifiche, sia, infine, in quanto il disciplinare in parola, non essendo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, non rientra nello schema del "contratto per adesione", rispetto al quale soltanto viene in rilievo l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie.

Cass. civ. n. 6307/2023

In tema di condizioni generali di contratto, la clausola apposta a un contratto di durata, che ne preveda il divieto di rinnovazione tacita alla scadenza, non può considerarsi vessatoria, dal momento che non determina un vantaggio unilaterale a favore del predisponente, avendo ad oggetto un contegno riferibile ad entrambe le parti.

Cass. civ. n. 6753/2018

Possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti.

Cass. civ. n. 15237/2017

Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.

Cass. civ. n. 20606/2016

L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate.

Cass. civ. n. 12708/2014

Nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto, di cui all'art. 1341 cod. civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto.

Cass. civ. n. 14570/2012

In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente.

Cass. civ. n. 9492/2012

Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.

Cass. civ. n. 5346/2009

Una clausola aggiunta alle condizioni generali di contratto non ha, per ciò solo, natura vessatoria, e di conseguenza può essere ritenuta nulla per mancanza della doppia sottoscrizione, ai sensi dell'ars. 1341 cod. civ., soltanto ove il giudice motivi in modo adeguato circa le ragioni per cui ne ha ritenuto la vessatorietà.

Cass. civ. n. 5733/2008

L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate. (Nella fattispecie, erano state sottoposte a sottoscrizione separata diciannove delle ventinove clausole negoziali, contenute nel contratto, non tutte vessatorie, con rinvio al retro del modulo per la lettura del significato di ciascuna di esse e senza la specificazione sintetica del loro contenuto accanto alla indicazione, meramente numerica, realizzata mediante un fittissimo elenco di cifre).

Cass. civ. n. 19949/2007

In materia di appalto di opera pubblica, la disciplina delle clausole contrattuali vessatorie prevista dall'art. 1341, secondo comma, c.c., che si applica quando l'amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola, non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d'appalto come parte integrante del contratto, ricorrendo, in siffatta ipotesi, non la figura del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, in cui il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Cass. civ. n. 10942/2006

In tema di contratti per adesione le caratteristiche che deve avere l'approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria rispetto a quella del contratto sono la «specificità» e la «separatezza» che si relazionano alla sottoscrizione del contratto e vanno apprezzate in rapporto ad essa. Ne consegue che rispetta tali caratteristiche un modulo nel quale sono riportate le condizioni generali e fra queste una clausola determinativa di un foro esclusivo, seguite immediatamente dalla sottoscrizione dopo la dicitura «firma» collocata all'interno di una sorta di riquadro ed all'inizio di esso e seguita, sempre all'interno del riquadro, da indicazioni a stampa delle generalità e dell'indirizzo del sottoscrittore, corrispondentemente riempite, seguite a loro volta da una dicitura concernente l'approvazione specifica delle clausole vessatorie con indicazione del loro contenuto e fra queste di quella sul foro con l'indicazione «foro competente esclusivo» alle quali segue la seconda sottoscrizione. Infatti, la circostanza che l'approvazione sia compresa nell'ambito del suddetto riquadro non esclude la specificità dell'approvazione, tenuto conto che non incide affatto sulla riferibilità della sottoscrizione all'approvazione e non svolge nemmeno alcun rilievo contrario al richiamo dell'attenzione del sottoscrittore alla percezione del significato della clausola vessatoria, specie in ragione del fatto che le diciture relative alla generalità siano — come nella specie — ben distinte da quelle concernenti le clausole vessatorie e scritte con caratteri del tutto diversi.

Cass. civ. n. 6314/2006

Affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che essa sia prevista a favore del solo predisponente, mentre la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 c.c.

Cass. civ. n. 4452/2006

In tema di clausole vessatorie, si configura richiamo cumulativo, che non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate, non solo quando esso sia riferito a tutte le condizioni generali di contratto, ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole del contratto per adesione, di cui solo una sia vessatoria, dovendosi ritenere, per identità di ratio che neppure in tal caso è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra quelle. Le clausole vessatorie devono, infatti, essere tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e dalle clausole che tali non sono ed essere indicate specificamente in maniera idonea (quanto meno col numero o la lettera che le contraddistingue o con la riassuntiva enunciazione del loro contenuto) a suscitare l'attenzione del sottoscrittore.

Cass. civ. n. 19212/2005

La predisposizione, da parte di uno dei contraenti, di condizioni generali di contratto è un fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere l'inefficacia di una clausola vessatoria in mancanza di specifica approvazione per iscritto, onde quest'ultimo deve provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale, e la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto di adire il giudice per far valere, in mancanza dei presupposti, l'inefficacia di quella clausola.

Cass. civ. n. 23560/2004

La specifica approvazione di una clausola vessatoria o onerosa, ai sensi dell'art. 1341 c.c., da parte del cd. contraente debole, non esige necessariamente che avvenga mediante l'apposizione della firma in calce alla dichiarazione di accettazione, potendo questa essere apposta anche a margine, purché il giudice, in ragione della mancanza dello spazio sufficiente per l'apposizione della firma in calce alla dichiarazione, o per rilievi di tipo diverso, abbia la certezza in ordine alla riferibilità del contenuto della dichiarazione al soggetto che ha apposto la firma.

Cass. civ. n. 12203/2001

In materia di opera pubblica, la clausola del capitolato, che attribuisca a carico dell'appaltatore — in conformità di quanto stabilito dagli artt. 26 e 30 del capitolato generale di appalto del Ministero dei lavori pubblici approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 — decadenze conseguenti alla mancata iscrizione di corrispondenti riserve nel verbale di ripresa dei lavori, è efficace ancorché non approvata specificamente per iscritto, in quanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1341, secondo comma, c.c. ai contratti di appalto di opera pubblica, è necessario che l'amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola contrattuale vessatoria, mentre detta norma non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d'appalto come parte integrante del contratto, in siffatta ipotesi ricorrendo la figura, non del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Cass. civ. n. 6644/1999

Un contratto è qualificabile «per adesione», secondo il disposto dell'art. 1341 primo comma c.c., e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal secondo comma di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a moduli o formulari, e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.

Cass. civ. n. 2152/1998

Pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non è a carico soltanto dell'altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti — nella specie tacita proroga o rinnovo del contratto in difetto di tempestiva disdetta — non perciò è sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., perché comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che perciò è necessario vi ponga particolare attenzione.

Cass. civ. n. 8824/1996

In tema di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato particolare (o speciale), che attribuisca all'amministrazione committente (nella specie, un comune) la facoltà di ordinare «a seconda delle esigenze» la sospensione dei lavori senza che l'impresa appaltatrice possa formulare riserve, è efficace ancorché non approvata specificatamente per iscritto, in quanto l'obbligo dell'indicata approvazione non è configurabile in ordine alle condizioni che, sebbene predisposte da uno dei contraenti, non si riferiscono ad una serie indefinita di contratti e non possono, quindi, comprendersi tra le condizioni «generali» contemplate dall'art. 1341 del codice civile, risultando, invece contenute nel predetto capitolato, integrativo del contratto in concreto concluso e redatto in occasione della stipulazione di questo.

Cass. civ. n. 7763/1991

Con riguardo al concorso a pronostici del «totocalcio», che integra un contratto di natura privatistica (natura compatibile con l'approvazione ministeriale prevista per le attività di gioco riservate al Coni), le clausole fissate nell'apposito regolamento, ancorché di tipo vessatorio, quale quella che stabilisce un termine di decadenza per proporre eventuali reclami, sono vincolanti nei confronti del giocatore, pur senza la specifica approvazione per iscritto contemplata dall'art. 1341 c.c., atteso che questa trova equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso, predisposte proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti.

Cass. civ. n. 4638/1991

Ai fini della predisposizione del contratto e dell'approvazione specifica per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie, di cui all'art. 1341 comma secondo c.c., non ha rilievo la potenzialità economica delle parti, neppure intesa nel senso della disponibilità esclusiva del bene oggetto del contratto, bensì soltanto la determinazione unilaterale della clausola; non è pertanto richiesta la specifica approvazione per iscritto delle clausole anzidette (nella specie clausole di deroga della competenza territoriale), quando il contratto sia stato specificamente formato con l'intervento delle parti.

Cass. civ. n. 6043/1988

In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi (qualiticati come "moratori" dal secondo e terzo comma dell'art. 35 del D.P.R. n. 1063 del 1962, nonché dall'art. 4 della legge n. 741 del 1981) dovuti all'appaltatore per il ritardo nei pagamenti comprendono anche il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. ed, in quanto tali, costituiscono espressione della responsabilità contrattuale della P.A. appaltante (la cui colpa nel ritardo costituisce presupposto per la nascita dell'obbligo della corresponsione dei menzionati interessi), sicché, la clausola predisposta da quest'ultima e non oggetto di specifica contrattazione, con la quale l'appaltatore rinunzi al diritto agli interessi in caso di ritardato pagamento, costituisce condizione generale di contratto limitativa della responsabilità dell'amministrazione e, come tale, soggetta alla disciplina dell'art. 1341 c.c.

Cass. civ. n. 2724/1987

In materia di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e di pattuizioni concluse mediante moduli e formulari, la necessità di specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. sussiste anche riguardo ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, quando questa utilizzi la propria autonomia negoziale ed il rapporto giuridico venga instaurato non in base ad un provvedimento amministrativo, bensì per una manifestazione di volontà dei contraenti.

Cass. civ. n. 7925/1987

Con riguardo alle clausole onerose indicate nell'art. 1341, secondo comma, c.c., è irrilevante una mera loro conoscenza da parte «dell'altro contraente», che non si concreti in una approvazione specifica per iscritto, non potendo lo stato soggettivo di quella parte surrogare l'assenza del requisito imposto imperativamente. Conseguentemente, costituendo la specifica approvazione scritta un requisito formale ad substantiam, lo stesso rigore formale è richiesto – a norma dell'art. 1399 c.c. – nel caso di contratto concluso dal rappresentante senza poteri (falsus procurator) anche nella ratifica delle suddette clausole, che vi siano inserite, atteso che quest'ultima deve avvenire con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto e, quindi, a fortiori, delle singole pattuizioni di cui esso consta.

Cass. civ. n. 3407/1986

Il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, previsto dal secondo comma dell'art. 1341 c.c., è necessario anche quando dette clausole sono predisposte dal contraente più debole, in quanto tale norma, oltre a tutelare quest'ultimo, impedendo che sia sopraffatto dalla parte che si trova in posizione di supremazia, mira anche e soprattutto a garantire che le clausole onerose costituiscano l'oggetto di una vera e propria contrattazione tra le parti.

Cass. civ. n. 230/1986

I contratti cosiddetti per adesione, con riguardo ai quali l'art. 1341 comma secondo, c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie od onerose, sono quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale, ove predisposti da un contraente esplicante attività negoziale verso vari soggetti, sia anche da un punto di vista meramente formale, ove preordinati a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non vale, pertanto, a configurare l'ipotesi sub art. 1341, il fatto che il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorre alla sua formazione, quando lo schema e le condizioni predisposte non siano destinate a servire ad una serie indefinita di contratti.

Cass. civ. n. 178/1982

Poiché gli artt. 1341 e 1342 c.c., che disciplinano le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti e le pattuizioni concluse mediante moduli e formulari, in quanto preordinati alla tutela del contraente più debole, non sono applicabili ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, il cui operato è istituzionalmente ispirato a finalità di interesse generale e di imparzialità e giustizia, è perfettamente valida ed efficace tra le parti, pur in difetto di specifica approvazione per iscritto, la clausola del capitolato generale per gli appalti dipendenti dal ministero dei lavori pubblici approvato con il decreto ministeriale 28 maggio 1895, richiamata nel capitolato particolare ed in contratto, secondo la quale tutte le controversie tra pubblica amministrazione ed appaltatore sono devolute alla decisione di un collegio arbitrale; ciò, tanto più se il contratto sia stato stipulato a seguito di trattativa privata, con conseguente accentuazione della posizione di parità dei contraenti in sede di redazione del regolamento di interessi.

Cass. civ. n. 3989/1977

La specifica approvazione per iscritto, richiesta per l'efficacia di una clausola vessatoria od onerosa inserita in condizioni generali di contratto (art. 1341 secondo comma c.c.), non è necessaria ove la clausola medesima (nella specie, clausola compromissoria), ancorché contenuta in contratto predisposto da una delle parti, risulti il frutto di particolari trattative con l'altra parte, e, quindi, non sia stata oggetto di approvazione per mera adesione.

Cass. civ. n. 1575/1974

La trattativa che abbia preceduto la conclusione del contratto intanto rende superflua l'approvazione scritta delle clausole onerose o vessatorie in quanto abbia avuto per oggetto non il contratto nel suo complesso, ma quella determinata clausola che viene in discussione; diversamente l'esigenza, che costituisce la ratio dell'art. 1341 c.c., di assicurare, rispetto alle cosiddette clausole onerose o vessatorie, una contrattualità effettiva e non soltanto formale tra la parte predisponente e la parte aderente (e che è soddisfatta dall'approvazione specifica delle singole clausole o dalla previa trattativa sulle stesse) verrebbe ad essere il più delle volte frustrata ed elusa, in quanto anche quando il contraente più debole presta la sua adesione alle condizioni predisposte dall'altro contraente non può non esservi stata una previa trattativa tra le parti.

Cass. civ. n. 1000/1972

Anche quando in un contratto stilato su schemi precostituiti da una parte si rinvenga qualche elemento (ad esempio una clausola particolare) che risale all'iniziativa o alla collaborazione della controparte, tale modificazione non vale ad escludere che trattasi pur sempre di un contratto per adesione.

Cass. civ. n. 2555/1971

La interpretazione estensiva dell'art. 1341 c.c. — non incompatibile, a differenza dell'interpretazione analogica, con il carattere tassativo della norma — sviluppata attraverso l'approfondimento della ratio di questa, che consiste nella salvaguardia del contraente per adesione da situazioni di particolare sfavore, consente di allargare l'elencazione codificata alla inclusione di ipotesi che, non espressamente indicate, sono però accomunate da una medesima ratio a quelle specificamente contemplate, tanto da non potersi ritenere estranee al pensiero del legislatore.

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