Art. 1476 – Codice civile – Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore [1477];
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto [1376, 1377, 1378, 1472, 1478, 1523];
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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