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Art. 1504 — Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

Art. 1504 — Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile [ 2653 n. 3 ].

Se l’alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2192/1990

Con riguardo a vendita effettuata dal fallito, l’esperibilità dell’azione revocatoria, ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dall’art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (inclusa la notevole sproporzione del prezzo rispetto al valore del bene), non trova ostacolo nell’inserimento in detto contratto di patto di riscatto, a norma dell’art. 1500 c.c., trattandosi di clausola aggiuntiva, la quale non tocca la natura e gli effetti del contratto stesso (salva restando la facoltà del curatore, ove difettino quei requisiti, di esercitare il riscatto, subentrando nel diritto spettante al fallito).

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Cass. civ. n. 1895/1975

Il patto di riscatto introduce nella vendita una condizione risolutiva potestativa, il cui avveramento è rimesso alla libera determinazione del venditore e produce l’immediato ritorno della proprietà della cosa al medesimo, senza bisogno di un’apposita manifestazione di volontà del compratore e, anzi, anche contro la sua volontà. Ciò, mentre distingue il patto di riscatto da quello di retrovendita, che non è sufficiente a far riacquistare al venditore la proprietà della cosa senza una dichiarazione di volontà del compratore, vale a porre in rilievo l’efficacia reale del riscatto convenzionale, nel senso che il patto di riscatto non è legato ai soggetti che lo hanno stipulato, ma può essere ceduto senza il consenso del compratore e — se trascritto — può essere fatto valere anche nei confronti dei successivi acquirenti della cosa a norma dell’art. 1504 c.c. Nella vendita con patto di riscatto, la disposizione del secondo comma dell’art. 1504 c.c. secondo cui, in caso di successive alienazioni della cosa, il riscatto dev’essere esercitato nei confronti del terzo acquirente se l’alienazione è stata notificata al venditore, non preclude l’esercizio del riscatto direttamente nei confronti del terzo acquirente nel caso in cui il venditore sia venuto a conoscenza della subalienazione attraverso un mezzo diverso dalla notificazione prevista da detta norma. La portata della disposizione in esame, infatti, in coerenza con la natura reale dell’istituto e i principi informatori di esso, è quella di tradurre in obbligo ciò che, in mancanza della notificazione, sarebbe stata semplice facoltà del venditore.

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