Art. 1505 – Codice civile – Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa [2704] e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni [1604].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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