Art. 1723 – Codice civile – Revocabilità del mandato
Il mandante può revocare il mandato [1725]; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca [2259 comma 1]; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità [1425] del mandante.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13131/2025
Nell'associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all'estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; di conseguenza, non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 3568/2024
Il mandato in rem propriam si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse anche del mandatario (diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo) e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico, connesso alla realizzazione di un diverso rapporto tra mandante e mandatario (o terzo), concomitante al conferimento e tale da imprimere a questo il carattere di atto obbligatorio, essenziale per la realizzazione dell'utilità specifica della combinazione negoziale di cui il mandato è componente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere escluso la ricorrenza di un mandato in rem propriam, come tale non estinguibile per effetto della morte del mandante, in una fattispecie in cui quest'ultimo aveva conferito a un professionista un incarico volto a ottenere, da parte di una struttura ospedaliera, il risarcimento dei danni subiti per un errore diagnostico e in cui tale risarcimento era avvenuto solo dopo la morte del mandante, riconoscendo, tuttavia, il diritto al compenso del professionista nei confronti degli eredi del mandante, in quanto al momento della morte di quest'ultimo, sebbene il credito non fosse ancora esigibile, erano state già svolte le attività di esecuzione del mandato).
Cass. civ. n. 24983/2023
È legittima (dal punto di vista civilistico) la previsione in sede di contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a richiesta del promissario acquirente, della vendita in forma indiretta, attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo e il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, secondo un sistema diffuso nella pratica degli affari e diretto a soddisfare l'interesse dell'acquirente che abbia concluso il contratto preliminare per fini speculativi e miri a "rivendere" il bene evitando il doppio trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari. Nè il promittente venditore può legittimamente subordinare l'esecuzione di tale patto alla fissazione di un termine alla procura o alla indicazione nella stessa del prezzo del contratto da stipulare, poiché tali elementi sarebbero incompatibili con il carattere irrevocabile e la finalità pratica della procura, rilasciata nell'esclusivo interesse dell'acquirente - mandatario, limitando la libertà del medesimo di "rivendere" a terzi il bene al prezzo e nel tempo da lui ritenuto più conveniente.
Cass. civ. n. 23498/2021
In materia di successione nei negozi giuridici, l'acquirente di un bene, in difetto di una pattuizione "ad hoc", non subentra nei contratti stipulati dal cedente per la gestione del bene ceduto e, in particolare, nel mandato "in rem propriam" di cui all'art. 1723, comma 2, c.c., salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, com'è quello disciplinato dall'art. 2558 c.c. in tema di cessione d'azienda. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, escludendo che, in mancanza di specifici accordi, l'acquirente dei diritti di sfruttamento di opere cinematografiche si sostituisse automaticamente all'alienante nel contratto di mandato stipulato da quest'ultimo per la distribuzione di tali opere).
Cass. civ. n. 22753/2017
Nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - irrevocabile ai sensi dell'art., 1723, comma 2, c.c. -, l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario.
Cass. civ. n. 7038/2015
Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza di revoca della procura.
Cass. civ. n. 25735/2013
Nell'arbitrato rituale le parti non hanno il potere di revocare per giusta causa, ai sensi dell'art. 1723 c.c., il mandato agli arbitri, in quanto la disciplina speciale prevede rimedi di tipo diverso, come la sostituzione dell'arbitro che ometta o ritardi di compiere un atto relativo alle sue funzioni o la ricusazione, più coerenti con la natura giurisdizionale di tale istituto.
Cass. civ. n. 13243/2011
In tema di mandato in rem propriam, ossia conferito anche nell'interesse del mandatario (odi terzi), il principio di cui all'art.1723, secondo comma, cod. civ. - che ne prevede la non estinzione per morte o incapacità del mandante - trova applicazione in via analogica solo in caso di fallimento del mandante, e non anche del mandatario, non potendosi per tale circostanza ritenere derogata la regola generale dell'estinzione automatica, posta dall'art. 78 legge fall., nel testo, ratione temporis vigente, anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (La S.C. ha così affermato il principio dello scioglimento, per effetto della dichiarazione di fallimento sopravvenuta, del mandato conferito dall'acquirente di un immobile in edificio alla società venditrice, poi fallita, avente per oggetto la redazione di un regolamento di condominio con le relative tabelle millesimali di ripartizione delle spese condominiali). .
Cass. civ. n. 15554/2004
II mandato in rem propriam può essere revocato, qualora la revocabilità sia stata espressamente prevista, ovvero ricorra una giusta causa di revoca, ma il mandante, nel primo caso, è obbligato al rimborso delle spese, al pagamento, del compenso, nonché al risarcimento del danno che, al pari dell'ipotesi di cui all'art. 1723, primo comma, c.c., deve essere commisurato alla lesione dell'interesse del mandatario alla conservazione del rapporto, facendo applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2697, c.c., e può essere liquidato anche in via equitativa, se risulti impossibile o particolarmente difficile provarne l'ammontare, e, a questo fine, il giudice può desumere argomenti di prova anche dall'ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210, c.p.c.; tuttavia la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine di esibizione non è censurabile in sede di legittimità, neppure per difetto di motivazione, in quanto siffatta inosservanza integra un comportamento dal quale il giudice del merito, nell'esercizio di un potere discrezionale, può appunto desumere argomenti di prova (art. 116, comma secondo, c.p.c.).
Cass. civ. n. 15436/2000
Nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario — irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c. — l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario. .
Cass. civ. n. 1388/1998
Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato prevista dall'art. 1723, secondo comma, c.c., si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante ed il mandatario e, pertanto, l'efficacia e la «validità» del contratto concluso, con il terzo, dal mandatario, restano sempre subordinate alla permanenza del potere di rappresentanza, e quindi, alla non revoca della procura. Più in particolare, essendo la procura un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante (mentre l'irrevocabilità, prevista dall'art. 1723, comma secondo, c.c., attiene al negozio gestorio medesimo e si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario), la revoca della procura determina l'estinzione del potere di rappresentanza medesimo.
Cass. civ. n. 4912/1998
Il diritto al compenso non è sufficiente a rendere irrevocabile il mandato che l'art. 1079 c.c. presume di per sé oneroso, ma occorre che l'esecuzione del mandato per effetto di una obbligazione assunta dal mandante assicuri al mandatario un vantaggio diverso.
Cass. civ. n. 10819/1996
Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, in presenza di procura, l'irrevocabilità prevista dall'art. 1723, secondo comma, c.c. si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario e non è opponibile al terzo debitore, il quale, nell'ipotesi di mandato all'incasso, avuta comunicazione della revoca della procura (sempre possibile in base alla relativa disciplina, in quanto la procura è atto unilaterale recettizio ed astratto, assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante), non è tenuto a corrispondere il pagamento al mandatario, non più legittimato ad agire in nome del mandante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto legittimo il rifiuto da parte di una U.S.L., terza debitrice, del pagamento richiesto da un'impresa originariamente mandataria per l'incasso dei crediti vantati dai farmacisti verso il predetto ente pubblico, essendo stata detta impresa privata del potere rappresentativo, mercé la revoca implicita della procura, avendo i farmacisti dato alla U.S.L. disposizione irrevocabile di pagamento diretto in loro favore).
Cass. civ. n. 1534/1995
La revoca senza giusta causa di un mandato irrevocabile comporta,. ai sensi dell'art. 1723 c.c., l'obbligazione del mandante del risarcimento dei danni, alla cui liquidazione deve procedersi in base ai criteri generali stabiliti dagli artt. 1223 e 2697, esclusa ogni equiparazione, quanto alla determinazione dei danni, alla sua risoluzione di un contratto di lavoro subordinato, non risolvibile se non per giusta causa o per giustificato motivo.
Cass. civ. n. 8343/1995
Il mandato irrevocabile nell'interesse del terzo, di cui all'art. 1723, secondo comma, c.c., — il quale concreta un contratto bilaterale e sinallagmatico, in cui il terzo, che ne è estraneo, non ha azione diretta contro le parti contraenti per la mancata realizzazione del suo interesse — si distingue dal mandato irrevocabile in favore del terzo, nel quale è inserita una clausola, o patto d'obbligo, in base alla quale il terzo è titolare del diritto soggettivo all'adempimento di tale obbligo, nei confronti del soggetto o dei soggetti obbligati. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale, pur avendo, con poteri incensurabili in sede di legittimità, qualificato il rapporto giuridico intervenuto tra le parti come mandato irrevocabile ex art. 1723 c.c., aveva accolto l'azione del terzo contro il mandatario, applicando, così, a tale fattispecie tipica, la disciplina di cui all'art. 1411 c.c., appartenente, invece, al rapporto giuridico misto o complesso denominato mandato irrevocabile a favore del terzo).
Cass. civ. n. 3602/1993
Nel caso di conferimento del mandato anche nell'interesse del mandatario, il mandante conserva la disponibilità del rapporto sostanziale affidato solo in gestione al mandatario, il quale non acquista la titolarità della situazione sostanziale e svolge, quindi, pur sempre la propria attività per conto altrui.
Cass. civ. n. 2278/1993
La revoca del mandato non priva il mandatario senza rappresentanza della legittimazione attiva e passiva rispetto alle azioni per la realizzazione del credito nascente dal contratto compiuto in esecuzione del mandato, perché non la revoca del mandato, che si colloca nell'ambito del rapporto tra mandante e mandatario, ma il concreto esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, può essere opposta dal terzo al mandatario che agisce per la realizzazione di quel credito.
Cass. civ. n. 857/1983
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di un terzo (cosiddetto mandato in rem propriam) si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse del mandatario, diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo, e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del mandato, connesso alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato. Il detto mandato non può essere revocato da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti, o che ricorra una giusta causa di revoca, la quale può ritenersi verificata quando sia dimostrata, nella fattispecie concreta, l'avvenuta realizzazione o l'impossibilità di realizzazione dell'interesse del mandatario, in relazione al sottostante rapporto giuridico.