Art. 2259 – Codice civile – Revoca della facoltà di amministrare

La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa [2252].

L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato [1723, 1726].

La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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