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Art. 1722 — Cause di estinzione

Art. 1722 — Cause di estinzione

Il mandato si estingue:

  1. 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario [ 1712 ], dell’affare per il quale è stato conferito;
  2. 2) per revoca da parte del mandante [ 1723 ss. ];
  3. 3) per rinunzia del mandatario [ 1727 ];
  4. 4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione [ 415 ss. ] del mandante o del mandatario [ 1723; 1728 ]. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [ 184 disp. att. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7254/2013

L’estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall’art. 1722, n. 4, c.c., e l’obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall’art. 1713, primo comma, c.c., si collocano su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l’obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest’ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione “mortis causa”.

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Cass. civ. n. 1760/2012

Il principio di ultrattività del mandato alle liti, costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato, secondo la disciplina generale della materia ai sensi dell’art. 1722 n. 4 c.c., opera solo all’interno della fase processuale in cui l’evento si è verificato, derivandone che, esaurito il grado in cui l’evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva e passiva compete solo alle parti reali e viventi; tale principio trova altresì applicazione quanto al precetto, atto di natura sostanziale più che processuale. (Cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, la S.C. ha dichiarato la nullità del precetto intimato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dal procuratore della parte deceduta molti anni prima).

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Cass. civ. n. 8145/2009

L’estinzione del mandato senza rappresentanza per intervenuto compimento dell’affare da parte del mandatario, ai sensi dell’art. 1722, n. 1, c.c., non fa venir meno la sua legittimazione ad esercitare nei confronti del terzo le azioni connesse agli atti compiuti per conto del mandante, non rilevando che il mandatario non abbia affrontato spese per compiere l’attività oggetto del mandato o che non abbia subito danni per l’inadempimento del terzo o per l’attività illecita posta in essere
da soggetti del cui comportamento egli debba rispondere, costituendo principio generale che, al di fuori di specifiche ipotesi derogatorie (previste dagli artt. 1705, secondo comma, e 1706, primo comma, c.c.), l’estinzione del mandato per una qualsiasi delle cause contemplate dall’art. 1722 c.c. non è idonea a riverberare i suoi effetti sul diverso rapporto intercorso tra mandatario e terzo (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sul presupposto che il mandato non può produrre effetti ultrattivi rispetto al momento della sua estinzione avvenuta con il compimento dell’affare consistente nell’acquisto di azioni di una banca con effetto traslativo in capo ai clienti mandanti, aveva escluso la legittimazione del mandatario a far valere nei confronti del terzo il credito risarcitorio connesso all’acquisto delle azioni, il cui valore era stato successivamente azzerato con perdita economica addebitata ai clienti; la S.C., nell’enunciare il principio di diritto, ha censurato la decisione che aveva conseguentemente ritenuto che il mandatario non potesse cedere a terzi il medesimo credito di cui non era titolare).

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Cass. civ. n. 3959/2008

In caso di estinzione del potere rappresentativo per morte del soggetto rappresentato, ai sensi dell’art. 1722 n. 4 c.c., gli atti compiuti dal rappresentante nell’esplicazione dell’attività gestoria, anche se posti in essere successivamente, sono operativi di effetti nei confronti sia del rappresentante sia dei terzi (con i quali il rappresentante costituisce i rapporti contrattuali previsti dalla procura), sempre che, al momento del compimento dell’attività gestoria, i terzi abbiano senza colpa ignorato la causa di estinzione del mandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’estinzione del mandato per morte del mandante non avesse travolto la procura speciale rilasciata dal mandatario al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione).

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Cass. civ. n. 17034/2006

Ai sensi dell’art. 1722 n. 4 c.c., il decesso del mandante, avvenuto e dichiarato nel corso del processo dal mandatario ad negotia, determinando l’estinzione del mandato e della connessa procura alle liti, comporta il venir meno di ogni potere — sostanziale ed eventualmente processuale ex art. 77 c.p.c. — del mandatario-procuratore. (Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal mandatario ed ha anche ritenuto che fosse questione nuova, in quanto non dedotta nella fase di merito, l’invocazione a giustificazione della legittimazione dell’art. 1723 c.c., cioè della irrevocabilità del mandato).

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Cass. civ. n. 9262/2003

L’estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l’obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante.

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Cass. civ. n. 721/2001

La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario ad negotia costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l’interruzione del processo, in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore ad processum) che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l’estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell’operato del mandatario).

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Cass. civ. n. 10739/2000

La revoca del mandato, di cui al n. 2 dell’art. 1722 c.c., ha natura di recesso unilaterale con efficacia ex nunc, priva di effetti estintivi rispetto al rapporto e dotata della capacità di paralizzare l’efficacia, del rapporto stesso per il futuro, ossia da quando la relativa dichiarazione di volontà sia stata indirizzata al mandatario e sia decorso l’eventuale preavviso. Ne consegue che la revoca non elimina l’attività gestoria compiuta dal mandatario, restando salvi gli effetti del contratto verificatisi anteriormente alla dichiarazione di revoca, ed il mandante è tenuto a far fronte alle obbligazioni in precedenza contratte per suo conto dal mandatario nei confronti dei terzi, per quanto non ancora eventualmente esigibili. 

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Cass. civ. n. 5622/1994

Con riguardo, a mandato oneroso a tempo indeterminato, la sopravvenienza di una revoca priva di giusta causa ed anteriore all’inizio dell’esecuzione del contratto produce effetti assimilabili a quelli della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che, determinando uno scioglimento retroattivo del rapporto, ai sensi dell’art. 1458, comma 1, c.c., obbliga il mandante che abbia ricevuto cauzione a restituirla al mandatario, con gli interessi decorrenti dalla data di conclusione del contratto e non da quella della domanda giudiziale.

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Cass. civ. n. 2866/1983

La morte del mandatario ad negotia, costituitosi in giudizio per il mandante tramite procuratore legale, e la morte del mandante che sta in giudizio a mezzo di mandatario, in tanto hanno rilevanza processuale ed importano l’interruzione del processo, in quanto siano dichiarate o notificate dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte di una delle parti sia nota al giudice od alla controparte e sia da quest’ultima comunicata nel processo, sopravvivendo la rappresentanza processuale — per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice e alla controparte — al decesso del mandante.

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