Art. 1567 – Codice civile – Esclusiva a favore del somministrante

Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto [1743].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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