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Art. 1568 — Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somministrazione

Art. 1568 — Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somministrazione

Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.

L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita [ 1470 ] delle cose di cui ha l’esclusiva, risponde dei danni [ 1223 ] in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato [ 1743 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6819/1994

Nel contratto di concessione di vendita — che per la sua struttura e funzione economico-sociale è un contratto atipico di scambio, che, escludendo profili di cooperazione, si colloca in un’area di affinità con i contratti di somministrazione o di commissione, ma non con quello di agenzia — l’attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario, costituendo un elemento accidentale e non essenziale del contratto, non può ricavarsi implicitamente dalla predeterminazione di una «zona» al concessionario medesimo, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva.

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Cass. civ. n. 1696/1976

A differenza del contratto di agenzia con rappresentanza, rientrante nello schema del mandato ed estrinsecantesi in una locatio operis, il contratto di somministrazione con esclusiva costituisce una specie differenziata di vendita, in cui all’obbligazione dell’avente diritto alla somministrazione di rivendere per proprio conto ed in una zona determinata la merce fornitagli corrisponde quella del somministrante di non rivendere le merci ad altri nella stessa zona; in tale ipotesi, con il passaggio a carico dell’acquirente dei rischi inerenti alle merci ed alle successive operazioni commerciali, resta escluso il rapporto di agenzia, in cui le prestazioni dell’agente si esauriscono nella conclusione, per suo tramite, di contratti per conto e in rappresentanza del preponente, e prende vita, invece, un rapporto di somministrazione, nel quale l’obbligo dell’acquisto e della rivendita delle merci prodotte da una parte viene assunto dall’altra, per nulla mutando codesto nomen juris anche se al rapporto principale seguano accordi fiduciari tra le parti di stretta collaborazione, con l’obbligo di propaganda e diffusione del prodotto.

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