Art. 1604 – Codice civile – Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto [1500] non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore [1603] fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto [1501].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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