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Art. 1604 — Vendita della cosa locata con patto di riscatto

Art. 1604 — Vendita della cosa locata con patto di riscatto

Il compratore con patto di riscatto [ 1500 ] non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore [ 1603 ] fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto [ 1501 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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