Art. 1500 – Codice civile – Patto di riscatto

Il venditore può riservarsi il diritto [2653 n. 3] di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono [1502 c.c.].

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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