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Art. 1500 — Patto di riscatto

Art. 1500 — Patto di riscatto

Il venditore può riservarsi il diritto [ 2653 n. 3 ] di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono [ 1502 c.c. ].

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6144/2016

In tema di vendita con patto di riscatto, la nullità, per l’eccedenza, della clausola con cui le parti subordinano l’esercizio del riscatto al pagamento di un prezzo superiore a quello fissato per la vendita colpisce anche la pattuizione relativa al pagamento di interessi sul prezzo medesimo, quand’anche a titolo compensativo di utilità che il venditore abbia potuto trarre in ragione di particolari accordi intervenuti con l’acquirente (nella specie, per avere previsto una riserva di usufrutto, in proprio favore, sul bene compravenduto), giacché tale utilità, secondo un criterio di ragionevolezza, deve ritenersi scontata nel prezzo originario fissato dalle parti.

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Cass. civ. n. 4816/1998

Il criterio distintivo tra vendita fiduciaria a scopo di garanzia e vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio deve individuarsi nel fatto che nella prima la proprietà si trasferisce, effettivamente ed immediatamente, al compratore il quale può assumere l’impegno, derivante da accordo interno con efficacia meramente obbligatoria, di ritrasferire il bene al venditore se questi estinguerà il debito garantito entro il termine previsto, mentre nella seconda le parti, pur dichiarando formalmente di volere comprare e vendere, concordano in concreto che il creditore-compratore diventerà proprietario soltanto se il debitore-venditore non estinguerà il debito nel termine stabilito, così ponendo in essere una vendita sotto condizione sospensiva.

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Cass. civ. n. 7385/1986

La vendita con patto di riscatto o de retrovendendo, ex art. 1500 c.c.; anche se stipulata a scopo di garanzia, sempreché sia vera e reale, non incorre nella sanzione di nullità stabilita per il patto commissorio vietato dagli artt. 1963, 2744 c.c., stante la strutturale non assimilabilità al patto commissorio (che determina l’effetto traslativo in danno del debitore, in dipendenza e in conseguenza, anche cronologica, del suo inadempimento) del patto di riscatto che attribuisce al venditore soltanto il potere di conseguire a pena di decadenza nel termine e con le modalità fissate dalla legge — il riacquisto del bene, ma prescinde da qualsiasi incidenza sull’effetto reale della vendita, che avviene immediatamente e direttamente per effetto del solo consenso dei contraenti ex art. 1376 c.c., indipendentemente dal mancato esercizio del riscatto. Né, d’altra parte, lo scopo di garanzia può, di per sé, determinare la nullità della vendita con patto di riscatto sotto il profilo della illiceità del motivo ai sensi dell’art. 1345 o del negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c.

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Cass. civ. n. 3843/1983

La vendita fiduciaria a scopo di garanzia si distingue dalla vendita con patto di riscatto dissimulante un mutuo con patto commissorio perché nel negozio fiduciario la proprietà si trasferisce al compratore che, però, assume l’obbligo, derivante dal patto interno ad efficacia meramente obbligatoria, di ritrasferire il bene al venditore se questi estinguerà il debito garantito, mentre nel negozio simulato, pur essendo apparentemente convenuto il trasferimento immediato della proprietà (sottoposto a condizione risolutiva a favore del venditore che voglia riprendere la cosa mediante la tempestiva restituzione del prezzo), le parti concordano in concreto, ponendo in essere un patto commissorio, che il compratore-creditore diverrà proprietario dell’immobile solo se il debitore non adempierà il suo debito nel termine stabilito. Data la nullità di tale patto, la prova di siffatta simulazione può essere data con testimoni e presunzioni anche inter partes.

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Cass. civ. n. 2498/1974

La vendita con patto di riscatto, stipulata al fine di garantire la restituzione di una somma mutuata dal compratore al venditore entro il termine previsto per l’esercizio del riscatto, è una vendita vera e reale. Essa integra un negozio sottoposto a condizione risolutiva potestativa, per la cui validità si esige il trasferimento immediato della proprietà della cosa dal venditore al compratore, salvo l’obbligo di ritrasferire la cosa al venditore nel caso di tempestiva estinzione del debito garantito. A tale negozio non è applicabile, neanche in via analogica, la norma dell’art. 2744 c.c. che vieta il patto commissorio. Tuttavia, se i contraenti sono d’accordo per stipulare una compravendita sotto condizione sospensiva, nel senso che il compratore-creditore diverrà proprietario della cosa soltanto se nel termine stabilito non otterrà dall’altra parte il soddisfacimento del proprio credito, in tal caso si ha un negozio simulato; e, poiché il negozio dissimulato avente per oggetto un immobile, adempie alla funzione economica e giuridica della costituzione di ipoteca con patto commissorio, esso è nullo.

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