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Art. 1501 — Termini

Art. 1501 — Termini

Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita [ 1470 ] di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili [ 732 ]. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale [ 173 disp. att. ].

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2338/1974

Ove l’esercizio di un diritto, come per il patto di riscatto previsto dall’art. 1500 c.c., sia sottoposto ad un termine di decadenza, il creditore del titolare che, agendo in via surrogatoria chieda l’accertamento della nullità della rinunzia a tale diritto come mezzo al fine dell’esercizio di esso, è tenuto ad osservare il detto termine e non può contraddittoriamente limitarsi a far valere, da un lato, la nullità della rinunzia del diritto e, dall’altro, l’impossibilità di esercitare il diritto a causa dell’avvenuta rinunzia. Pertanto, una volta che il termine di decadenza per l’esercizio del riscatto sia decorso inutilmente, il creditore in surrogazione non ha più interesse ad ottenere l’accertamento della nullità della rinunzia del diritto di riscatto al fine di esercitare tale diritto, in quanto questo è irrimediabilmente precluso.

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