Art. 1501 – Codice civile – Termini

Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita [1470] di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili [732]. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale [173].

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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