Art. 1501 – Codice civile – Termini
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita [1470] di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili [732]. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale [173].
Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se compri o vendi un bene, non è mai un'operazione neutra: la compravendita comporta rischi giuridici che possono emergere anche dopo.
- Chi vende risponde dei vizi anche senza colpa, ma chi compra deve denunciarli rapidamente: i termini sono brevi e spesso fatali.
- Il preliminare non è un semplice impegno morale: vincola le parti e può portare a una sentenza che sostituisce il contratto definitivo.
- Si può vendere anche un bene altrui: in quel caso il venditore si obbliga a procurarlo, ma risponde se non ci riesce.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 2338/1974
Ove l'esercizio di un diritto, come per il patto di riscatto previsto dall'art. 1500 c.c., sia sottoposto ad un termine di decadenza, il creditore del titolare che, agendo in via surrogatoria chieda l'accertamento della nullità della rinunzia a tale diritto come mezzo al fine dell'esercizio di esso, è tenuto ad osservare il detto termine e non può contraddittoriamente limitarsi a far valere, da un lato, la nullità della rinunzia del diritto e, dall'altro, l'impossibilità di esercitare il diritto a causa dell'avvenuta rinunzia. Pertanto, una volta che il termine di decadenza per l'esercizio del riscatto sia decorso inutilmente, il creditore in surrogazione non ha più interesse ad ottenere l'accertamento della nullità della rinunzia del diritto di riscatto al fine di esercitare tale diritto, in quanto questo è irrimediabilmente precluso.