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Art. 1620 — Incremento della produttività della cosa

Art. 1620 — Incremento della produttività della cosa

L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione [ 1592, 1615 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1008/1979

La facoltà del locatario di cosa produttiva, a norma dell’art. 1620 c.c., di prendere ogni iniziativa idonea ad incrementare il reddito della cosa medesima non può tradursi in obblighi a carico del locatore, e, pertanto, non può di per sé costituire titolo per pretendere da quest’ultimo indennizzi per migliorie effettuate in attuazione di dette iniziative.

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