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Art. 1621 — Riparazioni

Art. 1621 — Riparazioni

Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario [ 1576, 2153, 2764 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 754/1991

Nell’affitto di fondi rustici le riparazioni straordinarie della casa di abitazione che insiste sul fondo sono a carico del locatore, ai sensi dell’art. 1621 c.c. non abrogato dalla disposizione speciale dell’art. 16 L. n. 11 del 1971, il quale consente l’esecuzione diretta di riparazioni urgenti ed indispensabili della casa rurale da parte dell’affittuario solo in caso di inadempienza del locatore preventivamente interpellato a soddisfare l’obbligazione primaria di esecuzione delle dette opere. Conseguentemente l’affittuario che abbia eseguito i lavori senza provvedere agli adempimenti prescritti dalla norma citata (avviso al locatore e richiesta del preventivo parere dell’ufficio tecnico o sanitario comunale) non è legittimato a richiedere il rimborso delle spese relative.

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