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Art. 1623 — Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

Art. 1623 — Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto [ 1467 ].

Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell’autorità.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5122/2018

In tema di contratto di affitto (nella specie, di azienda), il riequilibrio del piano contrattuale in conseguenza di un provvedimento autoritativo che abbia alterato l’originaria previsione negoziale, ai sensi dell’art. 1623 c.c., è legittimamente disposto dal giudice su richiesta della parte che risenta della perdita, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale, non potendo essere disposta l’applicazione retroattiva del rimedio in forza di un accertamento giudiziale ufficioso.

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