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Art. 1626 — Incapacità o insolvenza dell’affittuario

Art. 1626 — Incapacità o insolvenza dell’affittuario

L’affitto si scioglie per l’interdizione [ 414 ], l’inabilitazione [ 415 ] o l’insolvenza dell’affittuario [ 80 l.f. ], salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario [ 1179 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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