Art. 1679 – Codice civile – Pubblici servizi di linea
Coloro [2951 comma 4] che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto [1678] di persone o di cose sono obbligati a accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste, in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita [1339] la norma delle condizioni generali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23435/2021
L'art. 63, comma 2, lett. f) della l.r. Veneto n. 33 del 2002 va interpretato nel senso che rientrano nelle attività delle agenzie di viaggio anche le organizzazioni di escursioni in laguna con l'utilizzo di imbarcazioni a condizione che a bordo delle stesse siano presenti solo i partecipanti all'escursione. Ove, viceversa, a bordo vi siano anche o solo persone che abbiano avanzato unicamente richiesta di trasporto da un luogo all'altro, l'attività rientra nel trasporto pubblico non di linea e il suo esercizio richiede apposita autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale
Cass. civ. n. 13748/2018
Nel quadro delle obbligazioni assunte dal vettore, in forza di trasporto ferroviario di tifoseria calcistica, vi è quella di far viaggiare i convogli con la dotazione antincendio; sicché, nel caso di atti vandalici e criminosi perpetrati durante il viaggio, laddove la successiva prosecuzione dopo una sosta presso una stazione sia avvenuta nella consapevole assenza di tale dotazione (nella specie, estintori), l'omesso "blocco" del treno da parte del gestore del servizio ferroviario integra inadempimento contrattuale idoneo ed esplicare contributo causale rispetto al decesso di un passeggero per incendio doloso commesso da terzi, non assumendo il predetto incendio doloso rilievo causale esclusivo all'esito dell'enunciato "controfattuale" proprio della causalità ipotetica.
Cass. civ. n. 4275/1997
Le condizioni generali stabilite o autorizzate in favore di coloro che esercitano il trasporto di persone o cose in regime di concessione, richiamate dall'art. 1679 comma primo c.c. e che comprendono anche quelle predisposte dalle
Ferrovie dello Stato, sono espressione di potere regolamentare, fonti del diritto obiettivo efficaci per tutti gli utenti del servizio ferroviario e prive di efficacia contrattuale. Rivestono tale carattere le disposizioni relative al rilascio della «carta d'argento» di cui all'art. 60 bis all. 1 del decreto interministeriale 20 maggio 1981 n. 1082, da intendersi emanato ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948 convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911.
Cass. civ. n. 6197/1979
Al concessionario del servizio di trasporto di pacchi e colli di peso non superiore ai venti chilogrammi, a norma degli artt. 1, 5, 19 e 57 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 nonché a norma degli artt. 214 e 215 del regolamento approvato con r.d. 18 aprile 1940, n. 689 e dell'art. 2 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 619, non incombe l'obbligo, fissato dall'art. 1679 cod. civ., di rendere note al pubblico le condizioni generali di trasporto: sia perché tale obbligo è riferito ai soli concessionari di servizi di linea, mentre tale non è il servizio suddetto, sia perché le condizioni di questo stesso servizio non sono condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione, bensì — in particolare, quelle (artt. 7 e 68 r.d. 27 febbraio 1936, n. 645) concernenti la limitazione di responsabilità del concessionario — espressamente previste dalla legge, per cui ciascuno è tenuto a conoscerle. Né l'obbligo fissato dall'art. 1679 cod. civ può essere esteso al concessionario del trasporto postale anzidetto in forza dell'art. 1680 cod. civ., in quanto, alla stregua di questa norma, che fa salve le disposizioni delle leggi speciali (e del codice della navigazione), l'estensione del detto obbligo è possibile soltanto nel caso di concessioni conferite con condizioni che l'amministrazione postale abbia facoltà di aggiungere a quelle imposte dalla legge, mentre la concessione del trasporto postale può essere attribuita alle sole condizioni stabilite dal codice postale e dal relativo regolamento.