Art. 1755 – Codice civile – Provvigione

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare è concluso [1173] per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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