Art. 1761 – Codice civile – Rappresentanza del mediatore
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento [1752, 1754].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se un intermediario mette in contatto le parti, non è irrilevante: può maturare diritto alla provvigione.
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Cass. civ. n. 5861/1982
Il mediatore, la cui funzione consiste nel mettere in relazione due o più possibili contraenti, ha, nei confronti di tutti, un dovere di imparzialità; egli non può, pertanto, curare gli interessi di uno solo di essi e non può essere mandatario e rappresentarlo nella stipulazione del contratto, restando limitata la possibilità di rappresentanza soltanto nell'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761 c.c.).
Cass. civ. n. 169/1975
La norma contenuta nell'art. 1761 (secondo la quale il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento) non esclude che il soggetto interessato debba dimostrare, ove sorga contestazione al riguardo, di aver agito nella veste esclusiva di mediatore e non anche di rappresentante di una delle parti.