10 Gen Art. 1768 — Diligenza nella custodia
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [ 1710, 1812, 1821, 2030 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7529/2009
Il depositante (nella specie, di un natante per l’esecuzione di alcune riparazioni) il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha il solo onere di provare l’avvenuta consegna e i danni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene oppure che la consegna si inscrive in un rapporto cui è estranea la responsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione di spazi.
Cass. civ. n. 15490/2008
Affinché sorga la responsabilità del depositario per i danni alla cosa depositata (nella specie, natante da riparare) non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla, ma è sufficiente la mera consegna di essa (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo), non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare ad escludere la responsabilità ex recepto.
Cass. civ. n. 12089/2007
Il depositario, al fine di evitare di incorrere in responsabilità per il furto, è tenuto, in base ai principi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, a dare la prova di aver posto in essere tutte le attività protettive richieste in base all’ordinaria diligenza, ivi compreso lo sforzo particolare richiesto per soddisfare l’interesse creditorio richiesto dalle circostanze concrete del caso di cui esso sia o debba essere avvertito, con valutazione rimessa al giudice del merito.
Cass. civ. n. 1510/2007
Poiché l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all’obbligazione di adeguata custodia — in relazione alla responsabilità per furti e rapine — il custode che non offra la prova liberatoria, che non dimostri, cioè, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa alla mancata restituzione di gettoni e di monete, oggetto di rapina nei locali del gestore del servizio della manutenzione e della pulizia di cabine e di cupole telefoniche stradali ).
Cass. civ. n. 7363/2000
La responsabilità ex recepto incombe sul depositario sia nell’ipotesi di deposito a titolo gratuito — che ha natura contrattuale —, così che sul medesimo incombe l’onere di provare l’imprevedibilità e l’inevitabilità della perdita della cosa, sia nell’ipotesi di deposito di cortesia — nel quale non sussiste, invece, alcun rapporto contrattuale —. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad una vicenda relativa alla sottrazione di una borsa, contenente una somma di denaro affidata dal cliente al suo avvocato e da questi sistemata all’interno dell’abitacolo della sua autovettura, da parte di un giovane che se ne era impossessato previa effrazione del vetro del finestrino).
Cass. civ. n. 10986/1996
Sia nel caso in cui l’obbligo di custodia è prestazione accessoria e funzionalmente voluta dalla legge per l’esecuzione della prestazione principale — art. 1177 c.c. in relazione all’art. 2222 c.c., allorché dopo il compimento dell’opera il bene deve essere riconsegnato — sia quando esso è l’effetto tipico del relativo contratto — art. 1766 c.c. — la diligenza richiesta all’affidatario è comunque quella del buon padre di famiglia.
Cass. civ. n. 6592/1995
In caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa depositata, il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 c.c. ma deve provare a mente dell’art. 1218 c.c. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. (Nella specie, la S.C. in base all’enunciato principio ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto non conforme al dovere di diligenza, nella custodia di un veicolo, la mancata adozione da parte del depositario di mezzi antincendio che avrebbero impedito la distruzione o il danneggiamento della cosa depositata.)
Cass. civ. n. 3911/1995
Gli obblighi di custodia del depositario, che insorgono successivamente alla consegna della cosa, non rimangono limitati alla cosa nella sua struttura elementare, bensì s’estendono, salvo patto contrario, a tutte quelle che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole, al suo servizio od ornamento costituendone pertinenza (nella specie, per le imbarcazioni, le dotazioni obbligatorie a norma della L. 6 marzo 1976, n. 51 e dell’art. 23 del D.M. 15 settembre 1977), restandone escluse, in relazione all’art. 818 c.c. (il quale pone una presunzione semplice circa l’estensione alle pertinenze degli atti e dei rapporti giuridici che abbiano ad oggetto la cosa principale), quelle cose che non abbiano alcun rapporto con l’altra e che solo occasionalmente vi si trovano in essa contenute.
Cass. civ. n. 5578/1984
Il depositario (di veicoli in autorimessa) è tenuto ad usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ed è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa affidatagli solo in presenza di un fatto fortuito, nel quale non rientra il furto che non sia accompagnato da violenza o da minaccia alle persone.
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