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Art. 1781 — Diritti del depositario

Art. 1781 — Diritti del depositario

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito [ 1802, 2761 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 759/2011

Il contratto a favore di terzi, di cui all’art. 1411 c.c., può attribuire al beneficiario diritti, ma mai imporgli obblighi; pertanto, nell’ipotesi in cui un autoveicolo oggetto di furto sia recuperato dalla polizia giudiziaria ed affidato ad un depositario, questi non può pretendere dal proprietario, o dell’impresa assicuratrice che abbia risarcito il danno a quest’ultimo, alcun corrispettivo per il deposito se né la polizia né egli stesso abbiano informato il proprietario dell’avvenuto ritrovamento e del deposito.

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Cass. civ. n. 16208/2008

In tema di compenso del depositario di veicoli sottoposti a sequestro penale od amministrativo, il rimborso per le opere di conservazione, previsto dall’art. 1781 c.c., è dovuto nella misura in cui siano provati specifici costi di conservazione, essendo invece insita nella funzione dei deposito e conseguentemente non separatamente indennizzabile l’attività di custodia e conservazione del bene, in quanto necessaria all’assolvimento del primario obbligo di restituzione in natura. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso del Ministero dell’Interno secondo cui erroneamente la Corte di merito aveva riconosciuto al depositario di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo l’ulteriore compenso per l’attività di conservazione dei mezzi, per aver approntato apposita area recintata per il ricovero degli stessi). 

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Cass. civ. n. 10322/1992

Il sequestro penale della merce oggetto di deposito e la successiva vendita giudiziale dei beni sequestrati rendono impossibili le prestazioni del depositario e, incidendo direttamente sul sinallagma funzionale del rapporto, ne impediscono l’ulteriore attuazione; ne consegue che, a partire dalla data del sequestro penale, il depositario non ha più diritto al corrispettivo in dipendenza del rapporto di deposito, ma soltanto al compenso da parte dello Stato, se nominato custode delle cose sequestrate.

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Cass. civ. n. 3409/1983

Qualora un’autovettura, sottratta da ignoti al proprietario ed abbandonata nella pubblica via, sia dagli organi di polizia affidata in custodia ad un terzo, nel suo deposito, allo scopo di evitare intralci alla circolazione, non si configura il sequestro penale del veicolo, per il cui perfezionamento è necessario un atto scritto dal quale sia desumibile, in modo certo, la volontà degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di costituire un vincolo di indisponibilità temporanea assoluta in ordine al bene, con la conseguenza che il deposito e la custodia dell’autovettura devono ritenersi eseguiti nell’interesse, non della pubblica amministrazione, ma del proprietario dell’autovettura stessa, che, quindi, è tenuto al pagamento al depositario di quanto dovuto a titolo di compenso e di rimborso di spese. Né tale obbligazione viene meno per effetto del trasferimento della proprietà del veicolo all’assicuratore del derubato, a seguito del pagamento del capitale assicurato, determinandosi una successione particolare nel debito senza liberazione dell’originario obbligato ma con la sostituzione all’obbligazione individuale del proprietario dell’autovettura di quella solidale di costui e del suo avente causa.

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