Art. 1781 – Codice civile – Diritti del depositario

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito [1802, 2761].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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