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Art. 1780 — Perdita non imputabile della detenzione della cosa

Art. 1780 — Perdita non imputabile della detenzione della cosa

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa [ 1256 ], ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione [ 1777 2 ].

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo [ 1259 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1246/2018

Nell’ipotesi in cui l’obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all’adempimento di una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d’opera, l’omessa immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa ancorché per fatto a lui non imputabile espone quest’ultimo, secondo il paradigma indicato dall’art. 1780 primo comma c.c., all’obbligo del risarcimento dei danno, da individuarsi, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell’art. 1780, secondo comma, c.c..

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Cass. civ. n. 10956/2010

L’art. 1780 c.c., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l’obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell’affidamento di un’autovettura ad un’officina per la riparazione, in cui l’obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all’adempimento dell’obbligazione principale; né la pattuizione del ritiro dell’autovettura entro un termine determinato – in mancanza di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell’art. 1229 c.c. – vale a segnare il limite temporale della durata dell’obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all’art. 1780 c.c., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un’offerta della prestazione di consegna mediante intimazione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il deposito di cui all’art. 1210 c.c.

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Cass. civ. n. 8389/1995

In tema di deposito, il principio secondo cui, venuta a mancare, per fatto imputabile al depositario, la restituzione della cosa, sorge, a carico di quest’ultimo, l’obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, non esclude che le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, possano, sin dal momento della conclusione del contratto, convenire la misura del risarcimento spettante al depositante, indicando nella ricevuta di custodia (o in altro documento) il valore delle cose depositate al momento della consegna. Tale valore non opera come limite all’obbligo del risarcimento gravante sul depositario — avendo diritto il danneggiato a conseguire la rivalutazione monetaria sulla somma indicata come valore della cosa ma costituisce una delimitazione dell’oggetto del contratto. 

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Cass. civ. n. 6242/1993

Nel caso di perdita della cosa data in deposito, il depositario, per liberarsi dall’obbligo di risarcimento del danno, deve provare che l’evento era imprevedibile e inevitabile o estraneo al comportamento da lui tenuto nell’esecuzione del contratto; atteso che primo presupposto per la liberazione del contraente inadempiente dalla colpa presunta è la non imputabilità allo stesso della causa dell’inadempimento e solo dopo che il debitore abbia provato la causa concreta dell’inadempimento si può passare alla valutazione della diligenza da lui prestata. Ne consegue che ove il depositario non abbia fornito la prova che la perdita della cosa si è verificata in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, resta superflua la valutazione della diligenza prestata da lui, non essendo essa sola sufficiente per la liberazione del depositario dall’obbligo del risarcimento del danno. 

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Cass. civ. n. 8541/1991

L’art. 1780 primo comma c.c., ove stabilisce che il depositario, perduta la detenzione della cosa per fatto a lui non imputabile, è tenuto al risarcimento del danno per il caso in cui non provveda a denunciare immediatamente al depositante il predetto fatto, va interpretato, in armonia con i principi generali in materia di nesso di causalità, nel senso che quel danno comprende esclusivamente i pregiudizi che siano conseguenza immediata e diretta dell’omessa o ritardata denuncia. Pertanto, l’indicato danno può identificarsi con il valore della cosa depositata solo se il depositante dimostri che la perdita di essa sia dipesa dall’inosservanza dell’obbligo di denuncia.

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Cass. civ. n. 5955/1984

La consegna dell’autovettura per effettuarvi delle riparazioni, accompagnata dalla accettazione delle chiavi, pur avendo una funzione strumentale rispetto all’adempimento della prestazione d’opera, fa sorgere nell’accipiente l’obbligo di custodire e di restituire il veicolo. Conseguentemente questi, qualora il veicolo — parcheggiato sulla pubblica strada — venga sottratto, è tenuto al risarcimento del danno, senza che assuma rilievo la circostanza che il proprietario abbia consentito a quel parcheggio.

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Cass. civ. n. 6218/1981

Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce, a favore del ricevitore, conseguente allo sbarco (sia d’ufficio, che d’amministrazione), la responsabilità ex recepto dell’ente depositario si configura limitatamente alle merci da esso effettivamente ricevute dal vettore e, quindi, unicamente per le perdite posteriori allo scaricamento, e non per quelle verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto, in quanto solo con l’affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore e, pertanto, l’obbligo di custodia ex recepto del depositario, con il relativo onere probatorio circa la non imputabilità dell’inadempimento, ai fini dell’esclusione della sua responsabilità, in relazione alla quale, peraltro, resta a carico del destinatario, a cui favore il deposito è venuto ad esistenza, la prova dell’elemento temporale della perdita (cioè la sua posteriorità all’affidamento ed allo sbarco), che è fatto costitutivo della sua pretesa risarcitoria.

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