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Art. 2761 — Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario

Art. 2761 — Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto [ 1678 ] e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui.

I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale [ 1798 ] a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 2756 [ 2747, 2797; 502 c.p.c.; l.f. 53 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7152/2012

In tema di privilegio speciale per i crediti del vettore, l’art. 2761 c.c. richiede che la causa del credito sia il trasporto e che vi sia un rapporto di connessione tra le cose e il credito, sicché tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui il credito è sorto, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto.

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Cass. civ. n. 27044/2006

ll credito del depositario, assistito da privilegio speciale ai sensi dell’art. 2761, terzo comma, c.c., non è preferito ai crediti assistiti da privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751 – bis c.c., come si ricava dal fatto che esso è collocato, nell’art. 2778 c.c., al tredicesimo posto nell’ordine di graduazione dei privilegi sui beni mobili. Da un lato, infatti, l’ultimo comma dell’art. 2777 c.c., con lo stabilire che i privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’art. 2751 – bis, indica chiaramente che il principio generale secondo cui il credito assistito da privilegio speciale è preferito al credito assistito da privilegio generale mobiliare soffre deroghe espresse da parte del legislatore; dall’altro la circostanza che, nell’ordine preferenziale dettato dall’art. 2778 c.c., il credito per contributi contemplato dall’art. 2753 ed assistito da privilegio generale mobiliare sia preferito al credito tutelato dal privilegio speciale del depositario, comporta che quest’ultimo credito non possa prevalere sui crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751 bis, i quali, in ragione del disposto dell’art. 2777, secondo comma, prevalgono sui crediti di cui all’art. 2753.

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Cass. civ. n. 3108/1998

Il privilegio speciale di cui all’art. 2761 c.c. opera per le cose che, per effetto del trasporto, si trovano ancora presso il vettore.

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