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Art. 1786 — Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Art. 1786 — Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6866/1993

L’assimilazione dei campeggi turistici agli alberghi, ai sensi dell’art. 1786 c.c., ai fini dell’applicazione della disciplina del deposito in albergo dettata dagli artt. 1783 e seguenti c.c., con l’esclusione prevista dall’art. 1785 quinquies (introdotto dall’art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316), per i veicoli e le altre cose richiamate dalla norma in esame, viene meno allorché il campeggio venga utilizzato non quale luogo di permanenza del campeggiatore con la propria tenda o ruolotte, ma quale luogo di deposito di un determinato automezzo, affidato a tale limitato e determinato scopo, normalmente durante il periodo di chiusura stagionale, al proprietario o gestore del campeggio, nel cosiddetto rimessaggio invernale. Nella suddetta ipotesi, l’affidamento del mezzo dà luogo ad un contratto di deposito da cui deriva l’obbligo di custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituzione, con la conseguente applicabilità delle norme generali di cui agli artt. 1766 e seguenti, c.c. Pertanto, essendo inapplicabile la disciplina del deposito in albergo, compresa la norma di eccezione di cui all’art. 1785 quinquies, che esclude l’obbligo dell’albergatore di custodire e conservare i veicoli del cliente, deve considerarsi vessatoria e perciò inefficace se non approvata specificamente per iscritto, la clausola del regolamento del campeggio di esclusione della responsabilità del gestore in caso di furto dei veicoli o degli oggetti in essi contenuti.

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Cass. civ. n. 882/1990

Poiché i campeggi turistici organizzati vanno inclusi tra gli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi, al deposito di cose all’interno di essi e quindi anche al deposito di veicoli e roulotte  — prima delle modifiche introdotte dall’art. 3 della L. 10 giugno 1978, n. 316 di esecuzione della convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962 che esclude l’operatività della disciplina del deposito alberghiero per i veicoli e le cose in esse lasciate — si applicano le norme sul deposito in albergo dato che per i campeggi si verifica una situazione analoga a quella che si instaura fra cliente ed albergatore, tanto con riguardo all’esigenza di tutelare l’utente del campeggio per le cose che abbia necessità di introdurre nel suo recinto e nei suoi locali quanto in relazione all’opportunità di limitare la responsabilità del gestore del campeggio in considerazione del carattere peculiare e sussidiario della sua attività di custode, con la conseguenza che tale responsabilità del gestore del campeggio cessa con l’estinzione, per scadenza del termine, del rapporto, cui quello di custodia accede. (Nella specie, la C.S., in base all’enunciato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità per danni del gestore di un campeggio turistico per il furto avvenuto su cose esistenti all’interno di una roulotte, lasciata all’interno del campeggio dopo la scadenza del termine per l’utilizzazione dello spazio e nonostante che il proprietario del mezzo fosse stato invitato a ritirarlo). 

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Cass. civ. n. 8268/1987

Ancorché l’art. 1786 c.c., ha previsto l’estensione ad altre categorie di imprenditori della disciplina della responsabilità ex recepto dell’albergatore, l’obbligo di sorveglianza per la tutela delle cose portate in albergo dal cliente e non consegnate in custodia è più esteso (anche in senso spaziale) di quello, analogo, incombente al ristoratore od al trattore, ai sensi degli artt. 1786 e 1783 c.c. (nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. 3 giugno 1978, n. 316), stanti le differenze strutturali delle due imprese nonché le diverse modalità di esecuzione e, correlativamente, di godimento delle rispettive prestazioni. Ne consegue che mentre per l’albergatore sussiste la responsabilità ex recepto per tutte le cose portate dal cliente in albergo, per il ristoratore o trattore tale responsabilità, per le cose non consegnategli in custodia, deve ritenersi limitata a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio, cappotto, cappello, ombrello, ecc.), restando sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto e della cui sottrazione, perdita o deterioramento, ove il cliente se ne sia liberato, il ristoratore non deve quindi rispondere. (Nella specie, affermando il suesposto principio, il S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito affermativa della responsabilità del ristoratore per la perdita di un accendino d’oro lasciato su un tavolo del locale e di cui era stata poco dopo denunciata la scomparsa dal cliente).

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Cass. civ. n. 1740/1978

La disposizione contenuta nell’art. 1786 c.c., la quale estende la disciplina del deposito in albergo anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensione, trattorie, carrozze letto e simili, a chiaramente esemplificativa e deve intendersi ampliata fino a considerarvi compresa, in genere, ogni attività imprenditoriale di tal natura da implicare, avuto riguardo all’uso, la necessità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio. Pertanto la responsabilità limitata prevista dal primo comma dell’art. 1784 c.c., ben può trovare applicazione ad una sala da ballo provvista di buffet, trattandosi di un esercizio pubblico, organizzato ad impresa, il cui frequentatore viene liberato, secondo l’uso, dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé.

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