Art. 1872 – Codice civile – Modi di costituzione

La rendita vitalizia può essere costituita [1350 n. 10] a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.

La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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